Il contribuente persona fisica residente in Italia che detiene immobili all’estero dati in locazione deve compilare il quadro RL nel modello della dichiarazione dei redditi Unico quale obbligo dichiarativo, liquidando e pagando le corrispondenti imposte, oltre all’obbligo di compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale.
Individuazione della base imponibile
Il reddito derivante da locazione di immobili detenuti all’estero da persone fisiche deve essere, di norma, dichiarato ai fini della tassazione nel Paese in cui tali immobili sussistono. Quindi il reddito da affitto di un immobile detenuto da una persona fisica ad esempio in Francia, va dichiarato ai fini delle imposte sui redditi, in Francia. Il contribuente subirà una tassazione in tale paese ed avrà così assolto i suoi obblighi di imposte da pagare all’estero.
Tuttavia, ai fini fiscali Italiani, l’immobile affittato all’estero da un contribuente residente fiscalmente in Italia è altresì tassato in Italia per il principio della cd. worldwide taxation vigente.
Ciò significa che, lo stesso reddito dichiarato ai fini fiscali nel paese estero ove è sito l’immobile, va dichiarato ai fini delle imposte anche in Italia, in quanto la persona fisica residente è tassata sui redditi ovunque prodotti.
Il reddito da locazione dell’immobile detenuto all’estero deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi della persona fisica nel quadro RL e l’importo da indicare è lo stesso già indicato come base imponibile all’estero. Questo nel caso in cui anche nel paese ove è sito l’immobile sia in essere l’obbligo di tassazione della rendita da locazione.
Nel caso in cui, al contrario, nel paese estero non ci sia l’obbligo di dichiarare il reddito da locazione, in Italia si dovrà procedere in ogni caso ad assoggettare a tassazione tale reddito, secondo quelle che sono le regole di tassazione dei corrispondenti redditi immobiliari in Italia (forfetizzazione all’ 85%).
Credito d’imposta sulle imposte pagate all’estero
La normativa italiana riconosce, sulla base dell’esistenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni tra il paese Italia ed il paese estero ove è situato l’immobile, la possibilità di dedurre, dalle imposte calcolate in Italia, le corrispondenti imposte già liquidate e pagate all’estero.
Pertanto, in presenza delle suddette Convenzioni, sarà possibile recuperare in Italia le imposte già pagate all’estero sul reddito da locazione immobiliare, fino a concorrenza di quelle calcolate e liquidate in Italia.
Il credito per le imposte pagate all’estero sulle locazioni immobiliare sarà indicato nel quadro CE della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
Liquidazione delle imposte in Italia e compilazione del quadro RL
Il contribuente che detiene un immobile all’estero per il quale riceve un affitto dovrà, dopo aver dichiarato tale reddito nel paese estero ove è sito l’immobile e pagato le relative imposte locali, dichiarare tale reddito da affitto anche in Italia. Il reddito da locazione immobiliare estero andrà a cumularsi con altri eventuali redditi del contribuente.
Di contro, si potranno recuperare, ove consentito dalle Convenzioni con le doppie imposizioni, le imposte pagate all’estero sul suddetto reddito immobiliare e ciò fino a concorrenza delle imposte italiane relative.