Uno dei temi che si presenta in sede di calcolo delle imposte, è quello riguardante l’accantonamento al fondo svalutazioni crediti.
La normativa a fini Ires dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti
L’accantonamento al fondo svalutazione crediti è disciplinato dall’art. 106 del Tuir, secondo il quale la deduzione del predetto accantonamento è al massimo pari allo 0,5% dell’ammontare dei crediti risultanti in bilancio.
I crediti da considerare sono quelli relativi all’attività svolta dall’impresa, senza considerare quelli coperti da garanzia assicurativa.
Quindi ogni anno si dovrà verificare se l’accantonamento svalutazione crediti stanziato a bilancio secondo logistiche civilistiche, è deducibile fiscalmente o interamente (è pari o inferiore allo 0,5% dei crediti) o parzialmente (si riprende in aumento dal reddito imponibile la parte dell’accantonamento eccedente lo 0,5% dei crediti).
In ogni periodo d’imposta dovrà essere data evidenza della movimentazione del fondo svalutazione crediti nelle sue due componenti, quella fiscale, data dalla somma degli accantonamenti al fondo fiscalmente deducibili e quella civilistica (o tassata), data dalla somma degli accantonamenti al fondo NON fiscalmente deducibili.
Quest’ultima evidenza sarà fornita sia in Nota integrativa del Bilancio redatto in formato UE, sia nel Modello Unico nel rigo RS64 (soggetti diversi dagli intermediari finanziari e dalle imprese assicurative).
La deduzione dell’accantonamento svalutazione crediti non è più ammessa quando l’ammontare complessivo del fondo svalutazione crediti fiscale è pari al 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio. Quindi ogni anno bisognerà calcolare sia lo 0,5% dell’ammontare dei crediti risultanti in bilancio per verificare la parte deducibile dell’accantonamento svalutazione crediti dell’esercizio, sia il 5% degli stessi crediti per verificare se il fondo svalutazione crediti fiscale (composto dalla somma degli accantonamenti deducibili fiscalmente nei vari esercizi) ha raggiunto o meno il suo ammontare massimo.
Nel caso in cui, durante l’esercizio, la società contabilizza perdite su crediti deducibili fiscalmente ai sensi dell’art.101 del Tuir, le stesse vanno imputate prioritariamente al fondo svalutazione crediti “fiscale”.
La normativa a fini Irap dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti
L’accantonamento al fondo svalutazione crediti non è rilevante a fini Irap, in quanto è classificato nella voce di conto economico B10) d), esclusa dalla base imponibile Irap.
Ciò in quanto, da un punto di vista Irap, tutti i movimenti del fondo svalutazione crediti sono “neutri” ovvero non influenti nel calcolo dell’imposta. Infatti, eventuali perdite su crediti contabilizzate in B14 del bilancio UE, saranno riprese in aumento dalla base imponibile Irap ed eventuali utilizzi del fondo svalutazione crediti, contabilizzati in A5 del bilancio UE, saranno ripresi in diminuzione dalla base imponibile Irap.