Se il datore di lavoro rimborsa ai propri dipendenti l’equivalente del costo della ricarica per l’auto elettrica effettuato a casa propria, il corrispondente importo diventa un reddito tassabile per il lavoratore in quanto non rientra tra i fringe benefit previsti dall’Agenzia delle Entrate.
Il caso
La ricarica di energia elettrica di un’auto in uso promiscuo al dipendente, effettuata presso l’utenza domestica, non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro come fringe benefit, ma costituisce un rimborso di spese sostenute dal lavoratore. L‘Agenzia delle Entrate così si è espressa in risposta all’interpello
- 421/2023 pubblicato il 25 agosto 2023, qualificando tali rimborsi come reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione.
L’Agenzia aveva già chiarito che con la Legge di Bilancio 2020 erano state introdotte delle modifiche che confermavano la tassazione forfettaria dei mezzi concessi in uso promiscuo ai dipendenti e, con la circolare 326/1997 aveva anche stabilito che, ai fini della determinazione del valore del compenso in natura, era irrilevante che il dipendente sostenesse a proprio carico tutto o alcuni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI. Quindi, se il dipendente sostiene alcuni costi, come quelli di manutenzione ordinaria del veicolo, gli stessi non potrebbero essere dedotti dal valore imponibile del benefit. Di contro, il valore fiscale del benefit rimarrebbe inalterato anche se le spese di manutenzione aumentassero da un anno all’altro notevolmente a seguito di un utilizzo più intenso del veicolo.
Risposta all’Interpello
Ora, con questa risposta, secondo l’Agenzia delle Entrate il costo di ricarica rimborsato è da assoggettare a tassazione poiché non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro come fringe benefit, non è sostenuto nell’esclusivo interesse del datore e non rientra neppure nelle specifiche deroghe dei rimborsi analitici delle spese per trasferte (articolo 51, comma 5). Tale impostazione è contraria a quanto sostenuto dalla Dre Lombardia che ha ricondotto i rimborsi di carburante elle auto date in uso promiscuo all’art.51 comma 4.
Dubbi ancora da chiarire sul rimborso della ricarica per l’auto elettrica
L’interpello fa comunque sorgere il dubbio sul trattamento fiscale della spesa di ricarica se sostenuta direttamente dal datore di lavoro. Infatti, essendo fissato dall’ACI l’elemento alla base del calcolo del costo chilometrico, la stessa non dovrebbe essere imponibile.
In ogni caso, è da tenere in considerazione anche una precedente risposta dell’Agenzia all’interpello n. 329/2022, con la quale l’ufficio aveva riconosciuto la non imponibilità in capo al dipendente delle ricariche elettriche offerte gratuitamente dal datore di lavoro ai dipendenti con auto elettriche private, ma per il periodo limitato di 6 mesi.