L’art.5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, ha riscritto il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati che sostituisce quello in vigore con l’articolo 16 del Dlgs 147/2015.
Da quando si applica
Il nuovo regime deli impatriati si applica ai contribuenti (lavoratori) che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2 del Dpr 917/1986, a decorrere dal periodo d’imposta 2024, e che percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, tutti prodotti in Italia.
Sono esclusi dalla nuova agevolazione, al contrario di quanto avviene in vigenza del vecchio regime, i redditi di lavoro autonomo diversi da quelli di natura professionale e i redditi di impresa.
Requisiti soggettivi e oggettivi per il nuovo regime degli impatriati
Per i lavoratori che possono beneficiare dello speciale regime è previsto un abbattimento dell’imponibile fiscale del 50% su un limite di reddito annuo, concorrente alla formazione del reddito complessivo, non superiore a 600.000 euro annui, al ricorrere di una serie di condizioni specifiche e stringenti:
- devono impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia e a mantenere la residenza fiscale per almeno quattro anni (in questo caso si ritiene quattro periodi d’imposta), corrispondente al tempo minimo per evitare la decadenza dall’agevolazione come indicato nel comma 3, secondo periodo, dell’articolo 5;
- non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti al loro trasferimento;
- l’attività lavorativa dev’essere prestata per la maggior parte del periodo d’imposta in Italia;
- devono essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Lavoratori con figli minori
I redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 40% del loro ammontare nei seguenti casi:
- il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
- nascita di un figlio ovvero adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime. In quest’ultimo caso il beneficio maggiorato è fruito a partire dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o dell’adozione e fino al termine del quinquennio di ordinaria durata dell’agevolazione, permanendo la residenza in Italia del figlio per lo stesso periodo (commi 4 e 5).
Acquisto dell’abitazione principale in Italia
Viene transitoriamente riconosciuto un particolare regime di favore, prolungato per ulteriori tre periodi d’imposta (comma 10), per i redditi dei soggetti che trasferiscono in Italia la loro residenza anagrafica nell’anno 2024 e che hanno acquistato, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, un’unità immobiliare residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tale caso i redditi agevolati, nell’ulteriore triennio aggiuntivo, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, ancorché i soggetti beneficiari abbiano goduto, per il periodo ordinario di cinque anni (comma 3), di una detassazione maggiore per la presenza dei figli minori (comma 4). In questo caso il soggetto acquirente dev’essere personalmente il lavoratore e l’immobile non può essere stato acquistato da un familiare.