Lo scorso 15 luglio è entrato in vigore il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, approvato con il D.Lgs. 14/2019 e più volte modificato, che si pone l’obiettivo di allineare la nostra normativa alla Direttiva, c.d. Insolvency.
E’ stato rivisto il testo dell’articolo 3, comma 4, relativo all’adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa, inserito nella Sezione I relativa agli Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell’insolvenza.
Versione originaria dell’articolo 3 ante modifiche
La versione originaria dell’articolo 3 del CCII (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza) si limitava ad enunciare due importanti principi:
- il primo relativo all’imprenditore individuale, secondo cui lo stesso deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;
- il secondo relativo all’imprenditore collettivo, secondo cui lo stesso deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 cod. civ., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
Versione attuale del nuovo Codice della Crisi
Con la nuova redazione dell’articolo 3 del CCII, sono stati indicate dal legislatore le caratteristiche che le misure (nel caso dell’imprenditore individuale) e gli assetti organizzativi (nel caso dell’imprenditore collettivo) devono avere, per essere efficaci nel riuscire a prevedere tempestivamente l’emersione della crisi di impresa.
In particolare, è ora richiesto che le misure e gli assetti siano tali da consentire di:
- a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4dello stesso articolo 3 CCII;
- c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiatae a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all’articolo 13, comma 2, CCII.
La nuova stesura dell’articolo 3, entrato in vigore il 15 luglio scorso, prevede anche un’elencazione di una serie di indici di “allarme” ai fini della rilevazione della crisi. Trattasi, in particolare di:
- a) esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziariche siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- d) esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25 novies, comma 1, CCII(per cui partono le segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati).
Alla luce di quanto precede, gli amministratori delle imprese (in base alle dimensioni aziendali) saranno obbligati a predisporre periodicamente, ad esempio:
- la predisposizione di situazioni contabili periodiche, con relativa analisi reddituale e finanziaria;
- budget previsionali su base pluriennale;
- rendiconti finanziari;
- report sullo stato complessivo dei crediti e sull’attività di recupero per quelli più datati;
- report sullo stato dei debiti, con evidenza di quelli che in particolare possono far scattare gli obblighi di segnalazione o che possono rappresentare segnali di allarme ai sensi dello stesso articolo 3.