La procedura di riaddebito di costi di servizi da parte di una società del gruppo nei confronti delle altre è definita “Cost Sharing Agreement”.
Tale tipologia di accordo è abbastanza frequente all’interno dei gruppi d’imprese multinazionali, in quanto consente un migliore coordinamento delle risorse a disposizione e rilevanti economie di scala. Vediamo di seguito, in breve, il suo trattamento fiscale
Ambito normativo
L’Amministrazione Finanziaria dedica a tali tipologie di operazioni particolari attenzioni, considerato che la diversità dei regimi impositivi potrebbe indurre le società a trasferire i profitti prodotti verso Paesi a bassa fiscalità e far gravare i maggiori costi sulla società residente in un Paese a più alta fiscalità.
L’ambito normativo nel quale collocare la disciplina fiscale in esame è quello più in generale predisposto per l’istituto del “transfer pricing”, in base al quale i componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti, operanti in condizioni di libera concorrenza ed in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito (art.110, comma 7, del TUIR).
Principi applicabili del Cost Sharing Agreement
Tali costi, oltre ad essere congrui nel senso sopra precisato, devono comunque essere conformi ai principi contenuti nell’art.109 del TUIR, cioè della competenza, certezza, inerenza ed oggettiva determinabilità.
Pertanto, i costi addebitati alla società residente, da un lato, dovranno risultare congrui e adeguati, dall’altro, dovranno essere collegati ad un chiaro “vantaggio” ottenuto dalla società medesima o il cui conseguimento è ragionevolmente atteso al momento della sottoscrizione dell’accordo.
In altri termini, l’ammontare dei costi in esame oltre a risultare congruo dovrà essere sostenuto in stretta correlazione con l’acquisizione di beni e servizi dai quali si originano i ricavi della stessa impresa.
Nel caso in cui il servizio reso non si traduca in un “vantaggio” per la società italiana, ma sia solamente reso nell’interesse della capogruppo, il costo ad esso correlato non sarà deducibile dal reddito d’impresa.
Documentazione
Alla luce delle disposizioni normative sopra riportate, è fondamentale che tutte le operazioni conseguenti ad un “Cost Sharing Agreement” siano adeguatamente documentate, dalla prova dell’evidenza dell’attività svolta, alla ragionevolezza del corrispettivo pattuito, fino all’oggettività del criterio di ripartizione dei costi adottato dalla casa-madre.