Con la nuova legge di bilancio 2023, a partire dal 2024 è stato introdotto sia un nuovo concetto di residenza per le persone fisiche, sia delle sanzioni per chi non si iscrive all’Aire.
Il nuovo concetto di residenza
Con decorrenza dal 1° gennaio 2024, l’articolo 1 del Dlgs 209/23 decreto Internazionalizzazione riscrive i criteri per determinare la residenza fiscale in Italia delle persone fisiche ex articolo 2, comma 2, del Tuir, secondo il quale “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza.. o il domicilio nel territorio dello Stato.. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo d’imposta nelle anagrafi della popolazione residente”.
Tra le novità principali vi è l’introduzione di un criterio sostanziale legato alla presenza sul territorio, ma anche il ridimensionamento della rilevanza formale dell’iscrizione all’anagrafe che ammette ora la prova contraria del contribuente.
Oltre alla presenza sul territorio, gli altri due criteri alternativi per considerare le persone residenti in Italia restano la residenza e il domicilio (sempre se soddisfatti per la maggior parte del periodo di imposta).
Iscrizione all’Aire
L’iscrizione all’Aire (Anagrafe Italiana degli Italiani all’estero) è un diritto-dovere del cittadino e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum.
Sono tenuti ad iscriversi all’Aire i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi e quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Per capire se un cittadino è effettivamente residente all’estero, bisogna rifarsi ai concetti ex art. 2 del Tuir, prima esposti.
Sanzioni per chi non si iscrive all’Aire
Dal 2024, per i cittadini italiani residenti all’estero che non sono iscritti all’Aire, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro per ciascun anno di mancata iscrizione, fino ad un massimo di 5 anni.
Le sanzioni non possono essere retroattive e pertanto non si potrà essere sanzionati per i periodi precedenti al 1 gennaio 2024.
Ogni adempimento relativo all’accertamento delle violazioni in materia di iscrizione anagrafica e all’irrogazione della sanzione resta di competenza esclusiva dei Comuni.
Quindi, prima del 2024, se un cittadino Italiano si trasferiva all’estero permanentemente, di fatto non era obbligato ad iscriversi all’Aire, oggi invece coloro che si trovano all’estero o si trasferiscono all’estero per più di 12 mesi, dovranno iscriversi all’Aire per non incorrere nelle nuove sanzioni.