Con l’invio del Modello Unico (per le società con esercizio coincidente con l’anno solare) a fine Novembre, le società appartenenti ad un gruppo possono optare per il consolidato fiscale nazionale. Di seguito una descrizione dell’istituto con i suoi vantaggi
Unica Base imponibile
Gli articoli dal 117 al 129 del Tuir disciplinano il consolidato fiscale nazionale.
La scelta è opzionale ed è vincolante per tre periodi d’imposta.
Ai sensi dell’art.118 del Tuir, l’esercizio dell’opzione per il consolidato comporta la determinazione di un unico reddito imponibile di gruppo corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti da considerare indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante.
Ovvero ciascuna società consolidata determina secondo le usuali regole del Tuir il proprio reddito imponibile e lo comunica alla società consolidante, la quale sommerà l’intero ammontare di tali redditi imponibili al proprio, determinando in tal modo un unico reddito imponibile di gruppo, al quale dovrà successivamente apportare determinate rettifiche di consolidamento.
Grazie alla sopra descritta metodologia di calcolo, le eventuali perdite fiscali di società del gruppo possono essere compensate col reddito imponibile di altre.
Ciò determina sicuramente un beneficio “finanziario” alla “fiscal unti” in quanto consente di pagare meno imposte subito, che si può tramutare in un beneficio “economico” nel caso in cui la società che genera le perdite fiscali non sia in grado di generare sufficienti redditi imponibili in futuro tali da assorbire le proprie perdite pregresse.
Le rettifiche del consolidato fiscale nazionale
Come già accennato, dalla sommatoria algebrica dei redditi imponibili fiscali la società controllante potrà effettuare delle rettifiche di consolidamento al fine di determinare il reddito imponibile di gruppo sul quale applicare l’Ires.
Le rettifiche di consolidamento consentono in linea di massima l’ottenimento di un minor reddito imponibile di gruppo con conseguente minor pagamento d’imposte e si concretizzano nella deduzione di maggiori interessi passivi nel caso in cui una società partecipante al consolidato abbia un Rol (Risultato operativo lordo) eccedente che possa compensare i predetti interessi indeducibili di altre società e nel trasferimento dell’ACE eccedente il reddito imponibile di ciascuna società.
La gestione centralizzata dell’Ires
Una volta determinato il reddito complessivo di gruppo imponibile, la consolidante procederà alla liquidazione dell’unica imposta Ires dovuta per il gruppo.
La gestione centralizzata dell’Ires potrà comportare dei benefici finanziari per il gruppo dato che, ai fini della compensazione dell’Ires dovuta dalla consolidante, ciascuna controllata potrà cedere sia i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell’art.17 del Dlgs 241/97 per l’importo non utilizzato dalla stessa, sia le eccedenze d’imposta ricevute nell’ambito del gruppo ai sensi dell’art.43-ter del Dpr 602/73.