Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 gennaio 2021 ha approvato la modulistica ISA 2021, per il periodo di imposta 2020, con alcune rilevanti novità in relazione alle cause di esclusione.
Indici sintetici di affidabilità fiscale “ISA”
Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale, c.d. ISA, sono indicatori elementari finalizzati a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale/professionale.
Gli indici esprimono il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al contribuente, al fine di consentire a quest’ultimo l’eventuale accesso al regime premiale.
Il regime premiale
Il contribuente, tramite l’applicazione degli ISA, può verificare il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10. In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale, sono riconosciuti i seguenti benefici:
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’IVA aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo.
Soggetti destinatari
Gli ISA si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione. Per “attività prevalente” s’intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.
Le cause di esclusione dalla presentazione del modello ISA
Sono esclusi dall’applicazione e dalla compilazione degli ISA:
- i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
- i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore ad Euro 5.164.569;
- i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività;
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario o dei c.d. “minimi”;
- i contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora per l’attività principale non sia stato approvato l’ISA;
- i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA;
- gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito;
- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario;
- le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017;
- le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative;
- i soggetti che esercitano in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” o di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente”;
- le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA BG77U;
- i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA.
Le nuove cause di esclusione
Vengono istituite tre nuove cause oggettive di esclusione dall’applicazione degli ISA per il 2020, che si aggiungono alle cause di esclusione già vigenti.
Le nuove cause di esclusione interessano:
- i contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nell’anno fiscale 2020, rispetto al periodo precedente (il 2019);
- i contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
- i contribuenti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nell’allegato alle istruzioni dei modelli Isa (es. Grandi magazzini, Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari, Commercio al dettaglio di elettrodomestici e di mobili per la casa, Ristorazione con somministrazione, Gelaterie e pasticcerie, Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, Bar e altri esercizi simili senza cucina, Corsi sportivi e ricreativi, Corsi di danza, Gestione di palestre).
Le istruzioni alla compilazione dei modelli Isa precisano che i soggetti che dichiareranno di trovarsi in una delle nuove cause di esclusione sono comunque tenuti a compilare ed allegare il modello Isa alla dichiarazione dei redditi.