Con l’inizio dell’anno, è opportuno fare il punto sui crediti d’imposta correlati all’acquisto di beni strumentali da parte delle Società.
Beni ordinari
Nel periodo d’imposta 2023, per chi acquista beni materiali o immateriali strumentali nuovi “generici” (diversi da quelli 4.0) non è previsto alcun credito d’imposta.
Per i beni materiali acquistati entro il 30.11.2023 con pagamento di un acconto di almeno il 20% entro 31.12.2022, è previsto un credito d’imposta nella misura del 6% da calcolarsi sul costo d’acquisto, con un limite massimo di 2 milioni di euro.
Beni materiali 4.0
Per i beni materiali strumentali nuovi 4.0 acquistati entro il 31.12.2023 (o entro il 30.6.2024 con pagamento di un acconto di almeno il 20% entro 31.12.2023) è previsto un credito d’imposta nella misura del 20% da calcolarsi sul costo d’acquisto fino a 2,5 milioni di euro, del 10% per investimenti superiori a € 2.500.000 e fino a € 10.000.000, del 5% per investimenti superiori a € 10.000.000 e fino ad € 20.000.000.
Tale credito rimane costante nei periodi d’imposta successivi (2024 e 2025).
Beni immateriali 4.0
Il credito d’imposta per l’acquisto di beni immateriali di cui alla Allegato B, Finanziaria 2017, è pari al 20% per il 2023 nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Tale credito decresce negli anni successivi ed è pari al:
- 15% per investimenti fino al 31.12.2024 (o al 30.06.2025, se pagato acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione entro il 31.12.2024);
- 10% per investimenti fino al 31.12.2025 (o al 30.06.2026, se pagato acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione entro il 31.12.2025).
Requisito formale dell’agevolazione
Per ottenere la predetta agevolazione, il contribuente dovrà conservare documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione (esempio DDT) devono contenere l’espresso riferimento alla legge.
Caratteristiche del credito
Il credito d’imposta non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ed è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.