Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, è opportuno fare il punto sui crediti d’imposta correlati all’acquisto di beni strumentali da parte delle Società.
Beni ordinari
Per i beni materiali strumentali nuovi “generici” (diversi da quelli 4.0) acquistati entro il 31.12.2022 (o entro il 30.6.2023 con pagamento di un acconto di almeno il 20% entro 31.12.2022) è previsto un credito d’imposta nella misura del 6% da calcolarsi sul costo d’acquisto, con un limite massimo di 2 milioni di euro.
La stessa aliquota di credito d’imposta è prevista per l’acquisto di beni immateriali nuovi, diversi da quelli 4.0, con un massimale di costo d’acquisto pari a 1 milione di euro.
E’ da sottolineare che quest’anno è l’ultimo per il quale è possibile accedere alla predetta agevolazione, in quanto, ad oggi, non è stata prorogata (vale per il 2023 solo per i beni consegnati entro il 30.06. per i quali è stato pagato l’”acconto” entro il 31.12.2022).
Beni materiali 4.0
Per i beni materiali strumentali nuovi 4.0 acquistati entro il 31.12.2022 (o entro il 30.6.2023 con pagamento di un acconto di almeno il 20% entro 31.12.2022) è previsto un credito d’imposta nella misura del 40% da calcolarsi sul costo d’acquisto fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per investimenti superiori a € 2.500.000 e fino a € 10.000.000, del 10% per investimenti superiori a € 10.000.000 e fino ad € 20.000.000.
Tale credito decresce nei periodi d’imposta successivi (dal 2023 fino al 2025) ed è pari al:
- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 milioni e 20 milioni di euro.
Beni immateriali 4.0
Il credito d’imposta per l’acquisto di beni immateriali di cui alla Allegato B, Finanziaria 2017, è pari al 50% per il 2022, a seguito del DL 50/22 (in precedenza la percentuale di credito era del 20%). Tale credito decresce negli anni successivi ed è pari al:
- 20% per investimenti fino al 31.12.2023 (o al 30.06.2024, se pagato acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione entro il 31.12.2023);
- 15% per investimenti fino al 31.12.2024 (o al 30.06.2025, se pagato acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione entro il 31.12.2024);
- 10% per investimenti fino al 31.12.2025 (o al 30.06.2026, se pagato acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione entro il 31.12.2025).
Requisito formale dell’agevolazione
Per ottenere la predetta agevolazione, il contribuente dovrà conservare documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione (esempio DDT) devono contenere l’espresso riferimento alla legge.