I compensi degli amministratori non residenti richiedono una tassazione specifica. Nei casi in cui i componenti dei Consigli di Amministrazione di Società di capitali siano persone fisiche non residenti in Italia, infatti, esistono norme appositamente studiate per regolamentare tale eventualità.
Criterio di collegamento col territorio dello Stato
Ai sensi dell’art.3, comma 1 del Tuir, i soggetti non residenti in Italia sono assoggettati alle imposte sui redditi nel nostro paese limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Una volta definito il criterio di collegamento del reddito di un soggetto non residente col territorio dello Stato, è necessario far riferimento all’art.23 del Tuir, il quale, per ciascuna categoria reddituale, provvede a specificare il criterio rilevante ai fini dell’assoggettamento ad imposizione in Italia per i non residenti.
È opportuno, quindi, chiarire che la categoria reddituale del compenso di cui trattasi costituisce un reddito che, ai sensi dell’art. 50 comma 1, lettera c-bis) del Tuir, è assimilato al reddito da lavoro dipendente.
La tassazione di tali redditi è statuita dall’art.23, comma 2, lett.b), del Tuir, secondo il quale i compensi assimilati a quelli di lavoro di pendente di cui trattasi, erogati a soggetti non residenti, si considerano prodotti in Italia se corrisposti da soggetti residenti nel nostro paese.
Nel caso in esame, i compensi, in quanto erogati dalla società italiana, sono imponibili in Italia.
Tassazione in Italia per i compensi degli amministratori non residenti
La tassazione di tali compensi è statuita dall’art.24, comma 1 ter del Dpr 600/73, secondo il quale, su tali redditi corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta del 30%.
Tassazione in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni
Le convenzioni contro le doppie imposizioni, nel caso in cui il reddito di cui trattasi venga tassato sia nello Stato della “fonte” del reddito sia nello Stato di residenza del soggetto, spesso prevedono delle specifiche disposizioni per evitare la doppia imposizione.
In sintesi il reddito di cui trattasi, di solito sarà tassato sia in Italia che nel paese estero, anche se il percettore avrà diritto ad un credito d’imposta da dedurre dall’imposta estera per quanto già pagato in Italia.