Il bonus pubblicità è rivolto a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che hanno effettuato investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
La disciplina differenziata introdotta dalla Legge di Bilancio 2021
Per far fronte alla riduzione degli investimenti pubblicitari a causa della crisi Covid-19, la Legge di Bilancio 2021 dà continuità al regime “straordinario” previsto per il 2020, confermandolo anche per il 2021 e il 2022.
La nuova disciplina prevede un regime differenziato, a seconda della tipologia degli investimenti, per il riconoscimento del credito d’imposta:
- Regime “straordinario” per le campagne pubblicitarie sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale): bonus pari al 50% del valore degli investimenti pubblicitari su tale mezzo, anche se non incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente;
- Regime “ordinario” per le campagne pubblicitarie su emittenti televisive e radiofoniche locali: bonus pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, purché pari o superiore almeno dell’1% degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.
L’attuale disciplina unica per il 2021 e 2022
Con il D.L. “Sostegni-bis” viene nuovamente modificata la norma estendendo il regime “straordinario” anche per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive. Le nuove disposizioni prevedono ora che, limitatamente agli anni 2021 e 2022, per entrambi i canali, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati.
L’applicazione del regime “straordinario” consente l’ammissione al bonus pubblicità anche per gli investimenti pubblicitari su radio e tv nazionali non partecipate dallo Stato.
Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria, compreso la «Patent box» ed è concesso nei limiti dei c.d. ”de minimis”, in applicazione del Regolamento UE n. 1407/2013.
La nuova finestra temporale per la comunicazione per l’accesso al beneficio
A seguito delle modifiche intervenute, il decreto “Sostegni-bis” prevede una nuova finestra temporale per la comunicazione per l’accesso al beneficio, che si aprirà dal 1° al 30 settembre 2021.
Restano valide le comunicazioni inviate dal 1° e al 31 marzo 2021.
Si ritiene che, come avvenuto nel 2020, per le comunicazioni presentate durante il periodo 1-31 marzo 2021 il calcolo del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni. In ogni caso, chi vorrà ampliare i propri investimenti pubblicitari per utilizzare le nuove condizioni, dal 1° al 30 settembre 2021, potrà sostituire la prenotazione già inviata a marzo con una nuova.
Investimenti agevolabili compresi nel bonus pubblicità
Restano confermati tutti gli altri aspetti non derogati e pertanto ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati:
- su emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, iscritte al ROC;
- sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.
Sono escluse:
- Televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché;
- Servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro;
- Servizi di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.
Risultano inoltre escluse le inserzioni pubblicitarie su social network, motori di ricerca, volantini e cartellonistica stradale.