Analizziamo la tassazione oggi in Italia relativa alla distribuzione di dividendi da parte di una società spagnola ad una persona fisica residente in Italia (in regime di impresa o meno).
E’ da premettere che un soggetto residente è tassato in Italia anche per i redditi prodotti all’estero in virtù del principio del “Worlwide Income Taxation”, introdotto dall’art.3 del T.u.i.r., secondo cui, ai soggetti fiscalmente residenti nel territorio italiano, il prelievo tributario si applica su tutti i redditi ovunque prodotti.
Pertanto un reddito di fonte estera prodotto da un residente, può essere tassato sia in Italia che nel paese della fonte del suddetto reddito. Vige comunque il principio di “cassa”, ovvero i dividendi saranno tassati nel periodo d’imposta nel quale vengono percepiti.
Il dividendo di cui trattasi potrà pertanto essere tassato nel paese della “fonte”, ovvero in Spagna. In tal caso comunque preme sottolineare che ai sensi dell’art.10 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Spagna è statuito che la ritenuta non possa eccedere il 15% dell’ammontare lordo dei dividendi, sempre che il percettore dei dividendi ne sia l’effettivo beneficiario e non abbia una stabile organizzazione nel paese della fonte.
Percettore persona fisica non imprenditore
Dal 1° gennaio 2018, in caso di distribuzione di dividendo ad un percettore persona fisica residente non imprenditore, indipendentemente dalla sua “partecipazione qualificata” o “non qualificata”, è prevista l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 26%. Ricordiamo che per “partecipazioni qualificate” devono intendersi quelle che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 20%, o una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 25%. In caso contrario la partecipazione è da intendersi “non qualificata”.
Percettore persona fisica in regime di impresa
Dalla stessa data del 1° gennaio 2018, se il percettore è un imprenditore individuale, la tassazione riguarderebbe il 58,14% del provento secondo le usuali aliquote progressive Irpef, e non ci sarebbe alcuna distinzione sul fatto che la partecipazione sia qualificata o meno. In questo caso si potrebbe scomputare la ritenuta subita all’estero.
Regime transitorio per le persone fisiche privati
Continua ad applicarsi la previgente disciplina alla tassazione di dividendi percepiti da persone fisiche privati che detengono partecipazioni qualificate a condizione che la distribuzione si riferisca a riserve di utili formatisi fino al 31.12.2017 la cui distribuzione avvenga con delibere assembleari adottate fino al 31 dicembre 2022.
Per questi soggetti, al verificarsi delle predette condizioni, il dividendo distribuito dalla società Spagnola concorrerà alla formazione del reddito complessivo del residente Italiano nella misura del 40%, se i dividendi sono relativi a utili prodotti fino al 2007, ovvero nella misura del 49,72%, se relativi a utili prodotti successivamente e fino al 31.12.2016, ovvero nella misura del 58,14%, se relativi a utili prodotti successivamente al 31.12.2016.