L’agevolazione cosiddetta “Super ACE” è stata introdotta dal decreto legge 73/2021 all’art. n. 19, commi dal 2 al 7 e si aggiunge all’attuale normativa ACE ordinaria che prevede la possibilità per i soggetti d’imposta Ires e Irpef di dedurre dal reddito imponibile un rendimento nozionale applicato agli incrementi di patrimonio netto. Ciò che rileva, per l’applicazione della nuova normativa agevolativa “Super ACE”, sono gli incrementi di patrimonio netto avvenuti nell’anno 2021 per società di capitali e società di persone.
ACE Ordinaria
Si tratta di una misura agevolativa che riconosce un beneficio pari al rendimento nozionale (attualmente al 1,30%) del capitale di rischio investito nelle imprese Italiane. Per l’applicazione della normativa ACE cd. ordinaria, rilevano gli incrementi di patrimonio netto a partire dall’anno 2010, sia sotto forma di versamenti in conto capitale, capitalizzazione di utili a riserva, rinunce di finanziamenti soci.
Gli incrementi vanno considerati con ragguaglio all’anno in cui sono stati effettuati. Essendo l’agevolazione cumulativa di tutti gli incrementi/decrementi avvenuti nella storia di un soggetto dal 2010 ad oggi, questi rilevano per ogni annualità successiva fin tanto che esiste l’agevolazione.
Super “ACE” al 15%
Con riferimento al solo anno 2021 è stata introdotta la possibilità, in aggiunta a quella che è la normativa ACE ordinaria, di applicare un rendimento nozionale del 15% agli incrementi di capitale proprio da parte dei soci, e per l’intero periodo d’imposta, senza alcun ragguaglio ad anno.
Il limite degli incrementi patrimoniali ai quali potrà essere applicata tale agevolazione “Super ACE” per l’anno 2021 è di euro 5milioni, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio al 31.12.2020.
Il beneficio “Super ACE”, per l’esercizio 2021 potrà essere fruibile alternativamente, o in via ordinaria con una variazione in diminuzione dal reddito imponibile, oppure sotto forma di credito d’imposta da usare in compensazione, chiedere a rimborso o essere ceduto, e comporterà l’obbligo, per i fruitori, dell’invio di una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate.
Saranno delle disposizioni attuative di prossima emissione ad istituire modalità e codice tributo per usufruire della “Super ACE”.
Norme antiabuso
La legge istitutiva dell’agevolazione ha introdotto delle disposizioni antiabuso che prevedono dei meccanismi di restituzione del beneficio fiscale fruito. Si tratterà, in sostanza, di monitorare gli incrementi ACE che avverranno nel corso del 2022 e del 2023 rispetto al patrimonio netto esistente al 31 dicembre 2021, in quanto detti incrementi dovranno permanere nel patrimonio dell’impresa almeno fino alla fine del 2023, pena la restituzione del beneficio.