La gestione del rimborso Iva spettante in caso di acquisto e importazione di beni ammortizzabili è stata oggetto, nel corso degli anni, di precisazioni da parte di diversi documenti di prassi. In questo articolo si intende fare il punto sulle attuali interpretazioni.
La richiesta di rimborso Iva in dichiarazione
Le fattispecie che consentono al contribuente all’atto della presentazione della dichiarazione di chiedere, in tutto o in parte, il rimborso Iva, se di importo superiore a 2.582,28 euro, sono le seguenti:
- l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive, maggiorata del 10%;
- vi è effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr 633/1972 per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche; quando vengono effettuate prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per carenza del requisito di territorialità Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633/1972;
- nel caso del soggetto non residente che si è identificato direttamente in Italia ai fini Iva o che abbia nominato un rappresentante fiscale; quando si tratta di un produttore agricolo che applica il regime speciale e ha effettuato cessioni all’esportazione e cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli compresi nella Tabella A – parte prima, allegata al Dpr 633/1972.
In caso di cessazione di attività, il rimborso compete senza limiti di importo e il contribuente può richiedere il rimborso se dalla dichiarazione e dalle due precedenti emerge un’eccedenza d’imposta detraibile: il rimborso compete per il minore degli importi delle eccedenze, anche se inferiori al limite di 2.582,28 euro.
La fattispecie del rimborso Iva per acquisto di beni ammortizzabili
In relazione alla fattispecie del rimborso Iva spettante in caso di acquisto e importazione di beni ammortizzabili, l’Agenzia ha avuto modo di precisare come questi devono essere individuati facendo riferimento alle norme previste per le imposte sui redditi (risoluzione 147/E/2009). A determinare l’ammontare rimborsabile concorre, inoltre, non soltanto l’imposta afferente i beni ammortizzabili acquistati nell’anno, ma anche quella assolta su tali beni in anni precedenti (circolare 13/1990).
Con specifico riferimento agli importi pagati per il subentro in un contratto di leasing, con la risoluzione 392/E/2007 l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di richiedere il rimborso, in quanto, fino al riscatto del bene non si realizza il presupposto dell’acquisto. Va però sul punto segnalata ampia giurisprudenza di segno opposto, tra cui va citata la sentenza della Corte di cassazione 20951/2015, con la quale è stato ritenuto legittimo il rimborso dell’Iva relativa ai canoni di leasing di un bene immobile.
Altra situazione critica riguarda le spese per miglioramenti su beni di terzi: seppur l’Agenzia abbia negato la possibilità di rimborso in caso di opere non suscettibili di autonoma utilizzabilità, trattandosi di oneri pluriennali e non di «beni» (risoluzione 179/E/2005), la giurisprudenza è ondivaga sul punto (si vedano, da ultimo le pronunce della Cassazione 27813/2022 e 14975/2023). Per vedere la compilazione della dichiarazione Iva – la richiesta di rimborso Iva va presentata compilando il quadro VX – facciamo l’esempio di una società che sta costruendo uno stabilimento e che ha concesso in appalto a terzi la realizzazione dell’immobile.
Nel 2023 la società ha acquisito il terreno e ha poi ricevuto una fattura di acconto, emessa in base a uno stato avanzamento lavori, dell’importo di 100.000 euro (+ Iva 22%). Per il terreno, considerato che non è un bene ammortizzabile, non sussistono i presupposti per il rimborso dell’Iva (risoluzione 238/1996).
È invece possibile chiedere il rimborso anche in caso di beni ammortizzabili acquisiti mediante contratto di appalto, seppur non completi e la cui procedura di ammortamento non è quindi ancora attuabile (risoluzione 111/E/2002): la società potrà quindi chiedere il rimborso per l’Iva corrisposta con la fattura di acconto emessa in relazione al Sal eseguito.