L’agevolazione, di cui all’articolo 16-bis del Tuir, consiste nella detrazione dall’imposta lorda (IRPEF) di una quota percentuale delle spese sostenute in relazione a determinati interventi volti alla ristrutturazione di edifici esistenti.
In merito, la prassi e la giurisprudenza si sono espresse più volte, per determinare l’effettivo ambito applicativo, al fine di identificare su quali fabbricati i soggetti potessero applicare l’agevolazione.
Con ultima Risposta n. 241 del 13 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito cosa si debba intendere per “edifici esistenti”.
La normativa di riferimento per gli interventi di ristrutturazione
Riprendendo la normativa di riferimento, si specifica che l’art. 16-bis prima citato disciplina la detrazione per le spese sostenute, tra l’altro, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia.
A seguito di varie proroghe disposte per il regime agevolato in esame, fino al 31/12/2021, la detrazione dall’imposta lorda spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare, per una detrazione pari al 50% delle stesse.
In particolare, l’agevolazione è riferita ad interventi eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento.
Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione e tale circostanza deve risultare dal titolo edilizio che ne autorizza i lavori.
L’ultima interpretazione dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 241/2021, l’intervento aveva ad oggetto un immobile classificato nella categoria catastale F/4 derivante dalla trasformazione di un immobile strumentale D/2, frazionato in unità immobiliari di natura residenziale, qualificato dall’ufficio tecnico comunale come intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente.
In merito l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 19/E del 2020, con riferimento a fabbricati classificati nella categoria F/2 (“unità collabenti”), pur trattandosi di fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, li ha considerati comunque edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente e pertanto agevolabili.
Nel caso della categoria F/4 l’Agenzia perviene ad analoga conclusione anche con riferimento all’ipotesi in cui, prima degli interventi, l’immobile esistente, fosse strumentale e classificato come D/2 e solo dopo venga frazionato in più unità immobiliari destinate ad abitazioni.
Viene specificato, in fine, che con riferimento al limite di spesa, nel caso di suddivisione di più unità immobiliari, vanno considerate le unità censite in catasto all’inizio degli interventi di ristrutturazione edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Perciò, nel caso in esame, la detrazione delle spese nel limite di 96 mila euro spetterà per ciascuna unità censita in F/4. Il tutto naturalmente a condizione che alla fine dei lavori l’unità in questione sia distintamente accatastata in unità abitativa (es. A/2).
Conclusione
In conclusione, la detrazione ex art. 16-bis del TUIR spetta anche con riferimento alle spese sostenute per lavori di ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, effettuato su immobili accatastati nelle categorie catastali “F”.