Nell’ambito della revisione della disciplina alla detrazione IVA, la Legge delega di riforma fiscale introduce un correttivo alle modalità di detrazioni IVA per le fatture a cavallo d’anno, permettendo di estendere anche per queste operazioni i principi generali validi per le operazioni infrannuali.
In attesa dell’ultimazione dei lavori della Riforma fiscale si analizzano le attuali regole di detrazione IVA delle fatture a cavallo d’anno.
Detrazione IVA: le regole generali
L’esercizio della detrazione dell’IVA è, in linea generale, subordinato all’esistenza di un duplice requisito. Il termine iniziale per l’esercizio del suddetto diritto è infatti individuato nel momento in cui si verifica, in capo al cessionario o committente, la duplice condizione:
- dell’avvenuta esigibilità dell’imposta (requisito sostanziale);
- del possesso di una fattura (requisito formale).
Come regola generale, nel momento in cui entrambi questi elementi coesistono è possibile detrarre l’IVA applicata. L’art.1 del DPR 100/1998 inoltre prevede che:
- per le operazioni infrannuali: è possibile detrarre l’IVA anche sui documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è effettuata l’operazione;
- per le operazioni a cavallo d’anno: non è possibile detrarre l’IVA sui documenti di acquisto ricevuti ed annotati nell’anno successivo a quello in cui è effettuata l’operazione.
Possesso della e-fattura: presa visione
In caso di mancato recapito, il documento viene messo a disposizione del soggetto passivo nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. In tal caso, la data di ricezione coincide con il momento in cui il cessionario o committente prende visione del documento.
La detrazione IVA per le fatture “a cavallo d’anno”
Trasponendo a livello concreto il dettato normativo sopra descritto, non è quindi consentito l’esercizio della detrazione nella liquidazione riferita al mese di dicembre 2023 (entro il termine del 16.1.2024 per i soggetti passivi che adottano la liquidazione periodica mensile) per gli acquisti effettuati nel 2023 e la relativa fattura viene ricevuta e annotata in contabilità nei primi 15 giorni di gennaio 2024.
In base a quanto sopra di seguito si riportano le possibili ricadute operative:
Effettuazione dell’acquisto |
Ricezione della fattura |
Registrazione dell’acquisto |
Detrazione dell’IVA |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2024 |
2023 |
2023 |
2024 |
2024 |
2024 |