La normativa
L’agevolazione, di cui al Decreto Legge 50/2017 ha previsto un incentivo per l’acquisto di case antisismiche, che consiste in una detrazione d’imposta.
L’incentivo è stato prorogato al 31 dicembre 2024.
L’agevolazione è rivolta sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires).
Dal 2017 gli interventi possono essere realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive, situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3), individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
Se sono rispettate tutte le condizioni previste dal Superbonus, l’agevolazione è potenziata al 110% e diventa quindi Super Sismabonus, fino al 31 dicembre 2023.
Quando si può avere la detrazione sull’acquisto di case antisismiche
Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico non rispecchiano le caratteristiche del Super Sisma bonus continuano comunque ad applicarsi le detrazioni del 70 o dell’80%, sempre se effettuati nei comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico “1 o 2 o 3” (aggiornamento del Decreto Legge n. 34/2019).
Per di più se gli interventi riguardano la demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l’immobile nell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari al:
- 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell’atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore
- 85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita, se la realizzazione degli interventi comporta una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.
La detrazione deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo e la spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
Si specifica inoltre che la ricostruzione dell’edificio può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norma urbanistiche in vigore permettano tale variazione.
Gli interventi, inoltre, devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile.
La cessione del credito
Il soggetto che richiede e ha diritto alle detrazioni fiscali può scegliere di ricevere un contributo dello stesso importo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Quest’ultimo sarà anticipato dalla ditta che effettua i lavori, poiché sarà proprio il fornitore a recuperarlo come credito d’imposta. Il fornitore avrà, poi, la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
In alternativa, il beneficiario potrà trasformare il corrispondente importo della detrazione per l’acquisto di case antisismiche in credito d’imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari. Questa preferenza può essere scelta anche per quanto riguarda le rate rimanenti, non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute.
L’opzione deve essere effettuata in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Le modalità per eseguire tale scelta sono state definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, modificato dal successivo provvedimento del 12 ottobre 2020.
Nel momento in cui verrà selezionata l’opzione, il contribuente dovrà acquisire non solo gli adempimenti che solitamente sono previsti per accedere alle detrazioni ma anche i documenti indicati di seguito:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;
- l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente ed è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.