A partire dal periodo d’imposta 2022 è consentita l’integrale deduzione dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali.
Lo prevede l’art.1, commi 772-773 della legge 160/2019. Tale disposizione normativa vale per chi adotta l’esercizio solare, mentre per i contribuenti “non solari”, la deducibilità integrale decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.
La strumentalità
Venendo al requisito di strumentalità degli immobili, per le imprese si fa riferimento all’art.43, comma 2 del Tuir (immobili strumentali per destinazione, per natura e concessi in uso ai dipendenti).
Per gli imprenditori individuali, si fa riferimento all’art.65 del Tuir, a condizione che siano indicati nell’inventario (o per le imprese minori, nel registro beni ammortizzabili). Con riferimento ai professionisti, si considerano strumentali gli immobili “utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione” da parte del possessore (art.43 del Tuir)
Percentuale di deduzione dell’IMU
La deduzione dell’IMU è cambiata nel corso dei periodi d’imposta.
Era pari al 20% dal 2014 fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, innalzata al 50% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 ed al 60% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021.
Principio di cassa
L’imposta si deduce col pagamento della stessa.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, tale deduzione per “cassa” deve essere coordinata con quanto disposto dall’art.99, comma 1 del Tuir e quindi con le percentuali di deducibilità previste per anno di competenza dell’imposta.
Quindi se nell’anno 2022 si è pagata l’IMU di competenza del 2021, la deduzione di quest’ultima spetterà nel 2022 (principio di cassa) con le percentuali di deduzione del 2021, ovvero il 60%.
Compilazione del Modello
Nonostante che dal periodo d’imposta 2022 l’IMU sia diventata totalmente deducibile, i modelli Redditi 2023 continuano ad indicare tale imposta tra le variazioni in aumento.
Infatti nel Modello SC, nel rigo RF16, tra le variazioni in aumento relativo alle imposte indeducibili non pagate (art.99, comma 1 del Tuir), andrà indicato l’intero ammontare dell’IMU come risultante dal conto economico, mentre nel rigo RF 55, tra le “altre variazioni in diminuzione”, andrà indicata col codice 38, tra le variazioni in diminuzione, l’IMU relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione.