Dal 2023 è stata reintrodotta una limitazione alla deducibilità dei costi provenienti da paesi black list. Vediamo nel proseguo l’impatto di tale normativa nel Modello Unico al 31.12.2023 da inviare entro il mese di ottobre 2024.
Il quadro normativo
All’art.110 del Tuir, sono stati aggiunti dei commi secondo i quali sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati facenti parte della “Black list” (definiti come paesi o territori non cooperativi a fini fiscali), esclusivamente nel limite del loro “valore normale” ai sensi dell’art.9 del Tuir (quindi del loro valore di mercato).
Le predette disposizioni si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati nei Paesi Black list.
Paesi Black list
Si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate periodicamente dal Consiglio d’Europa. Attualmente si tratta, ad esempio, di Russia, Isole Vergini Britanniche, Costa Rica, Isole Marshall, Samoa, Anguilla, Bahamas, Fiji e Panama.
Separata indicazione dei costi in Dichiarazione dei redditi
Come condizione essenziale per la deduzione del costo di cui trattasi, è prevista la sua specifica e separata indicazione in dichiarazione dei redditi.
A tal fine, nel Modello Unico società di capitali, tali costi vanno indicati in aumento dal reddito imponibile nell’apposito rigo RF31, codice 70 e l’ammontare deducibile degli stessi, è da indicare in diminuzione dal reddito imponibile nel rigo RF 55, con codice 92, se si deducono nel limite del valore normale, con codice 93, qualora le imprese forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione
Valore normale
La variazione in diminuzione nel limite del valore normale, si riferisce ai criteri di cui all’articolo 9 del Tuir, in base al quale per valore normale deve intendersi il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
L’Amministrazione, in caso di superamento del valore normale, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, la citata prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione (comma 9-ter).