Con la recente pubblicazione del DL Semplificazioni, sono state introdotte anche delle novità in tema di “derivazione rafforzata”, che illustriamo di seguito
Il principio di derivazione rafforzata
Il cd “principio di derivazione rafforzata” sancisce che a livello fiscale valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili di riferimento, anche in deroga alle disposizioni previste dal TUIR. Tale principio, originariamente previsto solo per i Soggetti IAS, è stato esteso anche ai cd Soggetti “OIC adopter”, già da vari anni, diversi dalle micro imprese ex art.2435-ter del codice civile, ovvero da quelle società che per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti parametri: totale attivo euro 175 mila; ricavi delle vendite euro 350 mila; numero dipendenti occupati in media 5.
In altre parole, il principio di cui trattasi pone l’accento su come vengono contabilizzate a bilancio alcune voci e ne determina la deducibilità in base alla classificazione delle stesse, indipendentemente dalle diposizioni del Tuir
Le novità del DL Semplificazioni
Col DL Semplificazioni, in primo luogo, viene esteso il “principio di derivazione rafforzata” anche alle micro imprese, originariamente escluse, che hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria.
In secondo luogo, è stato introdotto un nuovo “periodo” all’art.83, comma 1 del Tuir, secondo il quale “i criteri di imputazione temporale ….., valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili”. A tal proposito, si aggiunge, che la predetta diposizione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della Dichiarazione Integrativa.
Principio di derivazione rafforzata e correzione degli errori
Il caso più frequente di correzione degli errori per il bilancio delle imprese si configura nella contabilizzazione delle sopravvenienze attive e passive per problemi di competenza.
Fiscalmente una sopravvenienza passiva è di solito indeducibile in quanto viene utilizzata per contabilizzare un costo non di competenza. Per potere dedurre la sopravvenienza passiva, la società poteva presentare una dichiarazione integrativa a favore nel periodo d’imposta in cui il costo poteva essere dedotto.
Il Decreto è intervenuto semplificando il predetto processo e prevedendo la deducibilità della sopravvenienza passiva nell’esercizio di contabilizzazione della stessa.
L’unico limite è dato dal fatto che non si può trattare di una sopravvenienza passiva facente riferimento ad un costo di competenza di un periodo d’imposta per il quale la dichiarazione integrativa non può essere presentata (esempio un costo del 2015).