L’attesissima circolare 9/2021 emanata dall’Agenzia delle entrate, scioglie finalmente molti dubbi interpretativi inerenti alla nuova disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali modificata dalla Legge di Bilancio 2021.
La Circolare precisa innanzitutto che, in linea generale, considerate le numerose analogie tra la disciplina in esame e quella dell’iper e super ammortamento, è ancora possibile prendere come riferimento le interpretazioni fornite dall’Agenzia stessa congiuntamente al MISE con la Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017.
Di seguito si riportano i principali chiarimenti contenuti nel documento di prassi.
Sovrapposizione di discipline agevolative
Viene sciolto ogni dubbio circa le modalità di coordinamento tra disciplina previgente ex L. 160/2019 e attuale ex L.178/2020. Prevale la tesi da sempre sostenuta dal MISE, con rilevanza della data del 15.11.2020 quale spartiacque fra le due normative:
- gli investimenti effettuati dal 01.01.2020 fino al 15.11.2020, incluse le valide prenotazioni entro il 15.11.2020 di investimenti effettuati entro il 30.06.2021, restano incardinati alla disciplina previgente della Legge di Bilancio 2020;
- gli investimenti effettuati o le prenotazioni effettuate dal 16.11.2020 sono assoggettati alla nuova disciplina, generalmente più vantaggiosa, della Legge di Bilancio 2021.
Leasing
Secondo l’Agenzia delle Entrate il mancato riferimento ai contratti di locazione finanziaria all’interno della Legge di Bilancio 2021 è da imputare ad un mero difetto di coordinamento formale e non dipende dalla volontà del legislatore di circoscrivere le modalità di effettuazione degli investimenti alla sola acquisizione dei beni in proprietà.
Potranno pertanto essere ammessi al beneficio anche gli investimenti in ‘beni materiali e immateriali 4.0’ effettuati tramite contratti di locazione finanziaria. Su questo tema viene si sottolineano le differenze nelle modalità di calcolo rispetto la precedente normativa:
- Iper e super ammortamento: l’agevolazione viene determinata sulla base del costo sostenuto dal locatario (rappresentato dalle quote capitale dei canoni di leasing e dal prezzo di riscatto),
- Credito d’imposta: il parametro da considerare è ora rappresentato dal ‘costo per l’acquisto del bene’ sostenuto dal locatore. Per la determinazione del credito d’imposta non assume rilevanza il prezzo di riscatto.
Beni dal costo unitario non superiore a Euro 516,46
La Circolare conferma che i beni materiali strumentali di costo unitario inferiore a Euro 516,46 sono ammissibili al credito d’imposta, indipendentemente dalla scelta del contribuente di dedurre integralmente il costo nell’esercizio di sostenimento o di procedere con il relativo ammortamento.
Utilizzo del credito di imposta per interconnessione tardiva
Nel caso di interconnessione tardiva, intervenuta in periodo di imposta successivo all’acquisto del bene 4.0 l’Agenzia specifica che il contribuente può scegliere due diverse strade:
- Iniziare a fruire del (minore) credito d’imposta per i beni non 4.0 fino all’anno precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione; fatta l’interconnessione, potrà fruirne “in misura piena” decurtando il beneficio delle quote già fruite in precedenza e dividendo il beneficio residuo in un nuovo triennio di fruizione;
- Attendere l’interconnessione e fruire del credito di imposta direttamente “in misura piena”.
L’Agenzia specifica che l’interconnessione tardiva è tale solo nel caso in cui il rinvio sia dovuto alla necessità di adeguare l’infrastruttura informatica necessaria all’interconnessione e non all’adeguamento delle caratteristiche del bene.
Utilizzo del credito d’imposta
La Circolare fornisce chiarimenti in merito alla fruizione del credito, che in linea generale è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzato in compensazione orizzontale. Il quadro che ne emerge è il seguente:
- il contribuente è legittimato alla fruizione del credito d’imposta qualora, alla data di utilizzo in compensazione, abbia correttamente adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, la disponibilità del DURC in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta costituisce prova del corretto adempimento degli stessi;
- nel caso in cui la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti senza alcun limite temporale ed essere utilizzata già dall’anno successivo, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno;
- l’utilizzo in un’unica soluzione del credito d’imposta rappresenta una semplice facoltà, e nel caso in cui tale facoltà non venga azionata, il contribuente dovrà utilizzare il credito in tre quote annuali di pari importo.
Viene inoltre confermato che non è ammessa la cessione del credito d’imposta.
Obblighi dichiarativi
L’Agenzia ha confermato che l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di natura agevolativa non necessita della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi. Inoltre, trattandosi di credito d’imposta con natura agevolativa, non è necessario procedere con l’apposizione del visto di conformità.