Per l’utilizzo del credito di imposta collegato all’acquisto di POS da parte degli esercenti non era stato ancora istituito un apposito codice tributo.
Solo a fine luglio 2024 l’Agenzia delle Entrate, a fronte della richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ha specificato che è possibile utilizzare il codice tributo “7032”, istituito per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per l’aggiornamento dei registratori telematici.
Cosa dice la normativa credito di imposta POS
L’ art. 22-bis, DL n. 124/2019, c.d. Decreto “Collegato alla Finanziaria 2020”, introdotto dal comma 11 dell’art. 11-bis, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis” ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che nel periodo 1.7.2021 – 30.6.2022 acquistano / noleggiano / utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico (POS) collegati agli strumenti che consentono la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi (RT).
Il credito d’imposta in esame:
- è parametrato al costo di acquisto / noleggio / utilizzo degli strumenti stessi nonché delle spese di convenzionamento e per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti;
- è riconosciuto, nel limite massimo di spesa per soggetto di € 160, in misura differenziata a seconda dei ricavi / compensi 2020, come segue:
Ricavi / compensi 2020 |
Credito d’imposta |
non superiori a € 200.000 |
70% |
superiori a € 200.000 e fino a € 1.000.000 |
40% |
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000 |
10% |
- va indicato nel quadro RU del mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi in cui interviene il relativo utilizzo;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Recentemente con l’Informativa 25.7.2024, n. 96/2024, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha reso noto che, nell’ambito delle interlocuzioni istituzionali con l’Agenzia delle Entrate, ha ricevuto specifici chiarimenti per l’utilizzo in compensazione, mediante il mod. F24, del credito d’imposta in esame.
Codice tributo per l’utilizzo del credito
Nella citata Informativa n. 96/2024 è innanzitutto evidenziato che:
- le istruzioni del mod. REDDITI 2023 ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in esame (a cui è stato attribuito il codice credito “N6”) specificavano la necessità di attendere l’istituzione dell’apposito codice tributo da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- nelle istruzioni del mod. REDDITI 2024 il codice credito “N6” è ricompreso nella “Tabella crediti residui”, senza indicazione del codice tributo necessario per il relativo utilizzo in compensazione.
Alla luce di quanto sopra, a fronte della richiesta di chiarimenti l’Agenzia ha precisato che: “ai fini in oggetto, è possibile utilizzare il codice tributo 7032, istituito – con risoluzione n. 35/E del 26 giugno 2023 – per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per l’aggiornamento dei Registratori Telematici, previsto dall’articolo 8 del D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6”.
La stessa Agenzia specifica, infine, che per l’utilizzo del credito d’imposta in esame è necessario il rispetto dei seguenti requisiti:
- l’acquisto / noleggio del POS deve essere stato effettuato tra l’1.7.2021 e il 30.6.2022;
- il collegamento del POS con il registratore deve essere realizzato rispettando le regole tecniche definite con il Provvedimento 6.8.2021.