È stato pubblicato il provvedimento delle Entrate n. 382045/2022, che dà attuazione al nuovo credito d’imposta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.
La normativa
Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 maggio 2022 sono definite le
modalità per l’accesso al credito d’imposta.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le persone fisiche inoltrano, in via telematica, entro il termine previsto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento.
Nell’istanza i soggetti richiedenti indicano l’importo della spesa agevolabile sostenuta nell’anno 2022 per l’installazione dei sistemi di accumulo.
L’Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze determina la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d’imposta.
Il credito d’imposta di cui al presente decreto non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.
L’Agenzia delle entrate, qualora accerti che l’agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Il Provvedimento per i sistemi di accumulo da rinnovabili
Le persone fisiche, anche tramite intermediari abilitati, potranno presentare telematicamente dal 1° al 30 marzo 2023 l’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta.
A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne
attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La
ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area
riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Considerando che il limite dei fondi stanziati è di 3 milioni di euro per il 2022, entro 10 giorni dal 30 marzo 2023, un provvedimento del direttore dell’Agenzia stabilirà, in base all’ammontare complessivo delle spese indicate nelle istanze, la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun richiedente.
La percentuale è ottenuta, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del decreto
ministeriale, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate, pari a 3 milioni
di euro per l’anno 2022, e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle
istanze. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle predette spese
agevolabili risulti inferiore al limite complessivo di spesa, la percentuale è pari al 100 per
cento.