La realizzazione di progetti legati allo sviluppo delle linee produttive delle aziende rappresenta un processo complesso e articolato che spesso ha una durata pluriennale per il suo completamento.
Una questione che quindi si pone spesso in relazione al credito di imposta per investimenti in beni materiali 4.0 (L. n. 178/2020) riguarda il trattamento, ai fini del calcolo dell’agevolazione, dei beni “prenotati” in un periodo agevolato ma effettuati nel periodo successivo nel c.d. termine “lungo”.
Criteri di individuazione della disciplina agevolativa applicabile ai beni “prenotati”
In linea generale, l’Agenzia delle Entrate ha più volte affermato che per individuare la disciplina agevolativa applicabile occorre tener conto anche dell’eventuale “prenotazione” del bene, ovvero che si siano verificate queste due condizioni: entro la fine dell’anno l’ordine risulti accettato dal venditore e che sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (in tal senso la circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2021, § 3.1, e le successive risposte a interpello Agenzia delle Entrate n. 62/2022, n. 355/2022, n. 473/2022 e n. 537/2022).
I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate per l’iper-ammortamento
Per quanto riguarda la rilevanza degli investimenti “prenotati” ai fini del calcolo dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in vari documenti di prassi, tra cui la recente risposta all’interpello n. 21 del 13 gennaio 2023.
In questo contesto, con riferimento alle novità introdotte dalla L. 145/2018, è stato chiarito che “gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 che, ai sensi del comma 61, beneficiano delle disposizioni dell’articolo 1, comma 30, della legge n. 205 del 2017 (ossia quelli per i quali entro la data del 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento) rientrano nella normativa precedente, oggetto di proroga nella legge di bilancio 2018 e, di conseguenza, oltre ad essere agevolabili nella misura del 150 per cento, non rientrano nel computo degli investimenti complessivi rilevanti ai fini della determinazione delle percentuali di maggiorazione applicabili ai sensi della nuova normativa (dal 170 allo 0 per cento)”.
In altri termini, posto che gli investimenti “prenotati” rientrano nella normativa “precedente” (quella prevista in base alla “prenotazione”), gli stessi non assumono rilevanza nel calcolo degli scaglioni della disposizione relativa al periodo successivo, a prescindere dal periodo in cui sono stati effettuati.
La rilevanza dei beni prenotati nel calcolo degli scaglioni
Viste le numerose analogie tra l’iper-ammortamento e il credito d’imposta per i beni 4.0 (L. 178/2020) e considerato che la stessa Agenzia delle Entrate ha confermato che i chiarimenti forniti in relazione alle precedenti agevolazioni sono applicabili, per quanto compatibili, anche al nuovo credito d’imposta, si ritiene che le sopra riportate indicazioni possano valere anche in relazione al beneficio in esame.
A fini esemplificativi, si consideri il caso in cui nel 2021 siano stati effettuati investimenti in beni materiali 4.0 per 2 milioni di euro e sempre nel 2021 sia avvenuta la prenotazione di investimenti della stessa tipologia per 1,8 milioni di euro, effettuati poi nel 2022.
Sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, nel caso di specie gli investimenti 4.0 “prenotati” nel 2021, pari a 1,8 milioni di euro, dovranno essere considerati nel calcolo dell’agevolazione 2021 (credito d’imposta pari al 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni, 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni).
Nello specifico, assumendo che non sussistano altri investimenti e che siano soddisfatti i requisiti richiesti dalla norma agevolativa, il credito d’imposta si ritiene debba essere calcolato considerando:
- l’aliquota del 50% per gli investimenti effettuati nel 2021, pari a 2 milioni di euro, e per la quota di 500 mila degli investimenti prenotati nel 2021;
- l’aliquota del 30% sulla restante parte degli investimenti prenotati nel 2021, pari a 1,3 milioni di euro.