Per il 2020 l’agevolazione per le attività di ricerca e sviluppo, valida fino al 2019, è sostituita da tre crediti d’imposta, costituiti da “ricerca e sviluppo”, “innovazione tecnologica” e “altre attività innovative”.
Tipologie e quantificazione dei crediti d’imposta
I nuovi crediti d’imposta sono descritti di seguito:
- Investimenti in ricerca e sviluppo, spetta un credito pari al 12%, nel limite di 3 milioni. Si tratta di attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico;
- Investimenti in attività di innovazione tecnologica, spetta:
- un credito del 6%, nel limite di 1,5 milioni, se costituite da attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi;
- un credito del 10%, nel limite di 1,5 milioni, se costituite da attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
- Investimenti in altre attività innovative, spetta un credito pari al 6%, nel limite di 1,5 milioni. Trattasi delle attività di design e ideazione estetica svolte da imprese del settore tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile / arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti o campionari.
Spese ammissibili
Le spese ammissibili ai fini della determinazione dei crediti d’imposta sono, in varia misura, le spese per il personale impiegato per ciascuna attività, le quote di ammortamento, canoni di leasing / affitto e altre spese relative ai beni materiali mobili, le spese per contratti di ricerca, le spese per servizi di consulenza e le spese per materiali e forniture.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n.
388/2000.
Adempimenti richiesti
Ai fini della fruizione del credito, sono richiesti i seguenti adempimenti:
- Il responsabile delle attività aziendali / del progetto o sotto-progetto deve predisporre una relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili. Per le attività commissionate a terzi, la relazione deve essere rilasciata dal soggetto che esegue tali attività;
- rilasciata l’apposita certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale / società di revisione;
- comunicazione al MISE (Ministero dello sviluppo economico), che con DM del 26 maggio 2020, ha emanato le disposizioni applicative della normativa.
L’agevolazione è subordinata anche al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto versamento degli obblighi previdenziali e assistenziali dei lavoratori.
Infine, segnaliamo per completezza che l’ultima Legge Finanziaria, pubblicata lo scorso fine dicembre, ha prorogato l’agevolazione in esame anche per l’anno 2021 e 2022, cambiandone alcune peculiarità, come, per esempio, la percentuale riconosciuta di credito d’imposta.