A breve le società di capitali saranno chiamate a comunicare il Titolare Effettivo al Registro delle Imprese, come previsto dal D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 (normativa antiriciclaggio).
L’omessa comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro, ridotta ad 1/3 se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine.
Soggetti interessati alla Comunicazione
I soggetti che devono comunicare il Titolare Effettivo al Registro Imprese di appartenenza sono:
- tutte le società di capitali;
- le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute;
- i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.
Quale titolare effettivo comunicare
Il Titolare Effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla l’impresa, ovvero ne risulta beneficiaria. Vale a dire:
- a) nelle società di capitali, il titolare effettivo è la persona fisica, o le persone fisiche, titolari, direttamente o indirettamente (tramite società controllate, fiduciarie o per interposta persona) di una partecipazione superiore al 25% del capitale della società. Se il titolare effettivo non è individuato in relazione all’entità della partecipazione, si considera titolare effettivo la persona fisica che controlla la società sulla base dei seguenti criteri:
- maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (cd. controllo di diritto);
- voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria (cd. controllo di fatto);
- esistenza di vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante (cd. controllo contrattuale).
- ove i criteri fin qui elencati non consentano l’individuazione del titolare effettivo, il medesimo è individuato nel soggetto titolari dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società (compreso il liquidatore ove la società risulti sciolta).
- b) nelle persone giuridiche private i titolari effettivi coincidono con i fondatori, ove in vita, e con i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
Come effettuare la comunicazione
Le Camera di Commercio renderanno disponibili gli strumenti operativi per questo prossimo adempimento. Sono invece già a disposizione e utilizzabili:
- il portale web titolareeffettivo.registroimprese.it quale punto d’accesso per informazioni e riferimenti normativi. Dal portale sarà accessibile (una volta divenuto operativo) il servizio per la compilazione e l’invio telematico della pratica di comunicazione del Titolare Effettivo. Questa pratica non consente alcuna forma di delega, pertanto è richiesta la firma digitale dell’amministratore della società;
- Il dispositivo di firma digitale che può essere richiesto alla Camera di Commercio.
Come procedere concretamente
Sul sito https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home occorrerà compilazione l’istanza, sottoscrivere il contratto per l’utilizzo del servizio Telemaco ed essere muniti di un dispositivo di firma digitale e di un indirizzo PEC, per ricevere le comunicazioni da parte della Camera di Commercio.
I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva da comunicare sono resi mediante autodichiarazione, ovvero dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ovvero dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
Nel sito si precisa che la comunicazione non può essere delegata ad un intermediario abilitato, ma trattandosi di autocertificazione deve essere redatta e firmata digitalmente dall’amministratore della società/legale rappresentante.