Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il “Principio di Diritto” avente ad oggetto la qualificazione dei compensi per l’uso di software ai fini delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Di seguito sintetizziamo quanto è stato affermato.
Tassazione in Italia
Ai sensi dell’art.23, comma 2 lett. c) del Tuir, i compensi percepiti per l’utilizzazione delle opere dell’ingegno, tra la quali rientrano anche quelle per l’utilizzo del software, si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti da soggetti ivi residenti o da stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
In tale evenienza i predetti compensi erogati a soggetti non residenti sono soggetti ad una ritenuta alla fonte del 30%.
Convenzioni contro le doppie imposizioni
Per ridurre la predetta ritenuta, il soggetto percipiente estero può comunque chiedere l’applicazione dele Convenzioni contro le doppie imposizioni, che, secondo il Modello OCSE, all’art.12 rubricato “Canoni”, prevedono una ritenuta molto più bassa, che in certe Convenzioni diventa zero, per i “compensi corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche”. Quest’ultimi diritti, secondo il Commentario OCSE rientrano i diritti sui programmi di computer, in quanto rappresentano una forma di proprietà intellettuale.
In tali casi, i pagamenti effettuati per l’acquisizione di diritti parziali sul diritto d’autore rappresentano un canone per il quale il corrispettivo viene riconosciuto per la concessione del diritto di usare il programma in casi in cui l’utilizzo dello stesso costituirebbe una violazione del diritto d’autore.
Posizione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ricorda che, come chiarito nella RM n.128 del 2008, nelle circostanze sopra descritte i pagamenti sono effettuati a fronte della concessione in uso del diritto d’autore sul programma (cioè lo sfruttamento di diritti che altrimenti apparterrebbero esclusivamente al titolare del diritto d’autore).
Conseguentemente, tenendo conto dell’ordinamento italiano e dei chiarimenti resi nel Commentario Ocse, l’Agenzia ritiene che i compensi corrisposti per la concessione del diritto di usare, riprodurre e distribuire il programma, in casi in cui ciò costituirebbe una violazione del diritto d’autore, vengano regolati, ai fini della ripartizione della potestà impositiva, dalla pertinente norma del Trattato.
Conclusioni
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito quando bisogna applicare la ritenuta per il pagamento di compensi per l’uso o la concessione in uso di software. Per l’applicazione concreta della predetta ritenuta, nel caso in cui il percettore non residente è una persona giuridica facente parte dello stesso “gruppo” d’imprese della società italiana erogante il compenso, allora si potrebbe anche applicare la Direttiva UE che, in presenza di determinate condizioni, prevede la Non applicazione della ritenuta.