E’ stato pubblicato il decreto correttivo della riforma fiscale (D.Lgs. n.108 del 2024), il decreto legge cd “omnibus” (D.L. n.113 del 2024) ed il decreto di revisione del sistema sanzionatorio (D.Lgs. n.87 del 2024). Di seguito le principali novità.
1. Nuovi termini d’invio delle dichiarazioni fiscali
Viene posticipato al 31/10 (dal 15/10) il termine entro il quale inviare le dichiarazioni dei redditi.
Più in particolare, è sancito che i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovranno inviare il Modello Redditi e Irap entro il 31/10.
Per i soggetti Ires con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine per l’invio delle dichiarazioni dei redditi sarà l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Il 31/10 è anche il termine per l’invio dei Modelli Redditi per le persone fisiche e le società di persone.
2. Concordato preventivo
Per quanto riguarda la possibilità di aderire al concordato preventivo per i soggetti ISA (vedi nostra Circolare n.4), il termine ultimo è stato fissato al 31/10.
Tra le novità del concordato, si segnala l’introduzione di un regime opzionale per l’imposta sostitutiva, strutturata in tre aliquote (10-12-15%) applicabili in base al punteggio ISA, applicata sulla differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo d’imposta antecedente.
3. Redditometro
Viene prevista la possibilità di determinare sinteticamente il reddito a condizione che il reddito accertabile ecceda di almeno il 20% quello dichiarato ed, in ogni caso, sia pari ad almeno 10 volte l’importo corrispondente all’assegno sociale annuo (quest’ultimo pari ad euro 6.947,33 per il 2024).
In presenza del predetto “accertamento sintetico”, basato principalmente su spese di qualsiasi genere, è comunque sempre ammessa la prova contraria del contribuente.
4. Nuovi termini per la rivalutazione di quote e terreni
Per quanto riguarda la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto dei terreni edificabili e agricoli e delle partecipazioni, questa volta anche quotate in mercati regolamentati, posseduti da persone fisiche non in regime di impresa, alla data del 1° gennaio 2024 (si veda nostra Circolare n.1), è stato prorogato al 30 novembre 2024 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima e al versamento dell’imposta sostitutiva, pari al 16%.
5. Novità del ravvedimento operoso
Tra i cambiamenti apportati dal Decreto legislativo sulla revisione del sistema sanzionatorio tributario, si segnala, per alcune fattispecie, il nuovo calcolo del ravvedimento operoso.
Il nuovo ravvedimento operoso avrà decorrenza dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Per esempio, da inizio settembre la sanzione è ridotta ad un settimo del minimo (prima era un sesto del minimo) se la regolarizzazione dell’errore avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare vi invitiamo a contattate il vostro abituale referente o compilare il form sottostante.