Nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23.09.2022 è stato pubblicato il D.L. n. 144/2022 (“Decreto Aiuti-ter”).
Con il presente contributo si sintetizzano le novità di maggior rilievo di tale Decreto e di altri provvedimenti di recente pubblicazione.
1. Crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale
Viene prevista la proroga e il rafforzamento dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale per i mesi di ottobre e novembre 2022.
In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:
- per le imprese “energivore”, un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- per le imprese “non energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in luogo dei 16,5 kW previsto per le precedenti versioni dell’agevolazione), è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
- per le imprese “gasivore”, un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- per le imprese “non gasivore”, un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per le imprese non energivore e non gasivore, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca nel 3° trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 3° trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato:
- il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
- l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.
Analogamente ai precedenti, tali crediti d’imposta:
- devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 entro il 31.03.2023;
- possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d’imposta entro il 31.03.2022;
- non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.
2. Proroga termine utilizzo crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale del 3° trimestre
Modificando quanto previsto dal DL “Aiuti-bis”, viene prorogato dal 31.12.2022 al 31.3.2023 il termine per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d’imposta energia e gas per il 3° trimestre 2022.
3. Riepilogo codici tributo per la compensazione dei crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale
Per consentire l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, sono stati istituiti specifici codici tributo, riepilogati nella seguente tabella.
Soggetti beneficiari |
1° trimestre |
2° trimestre |
3° trimestre |
Ottobre e Novembre |
Imprese energivore |
6960 |
6961 |
6968 |
6983 |
Imprese non energivore |
– |
6963 |
6970 |
6985 |
Imprese gasivore |
6966 |
6962 |
6969 |
6984 |
Imprese non gasivore |
– |
6964 |
6971 |
6986 |
4. Misure a supporto delle imprese colpite dall’aumento dei prezzi dell’energia
È prevista la concessione di garanzie gratuite, da parte di SACE e del Fondo di garanzia PMI, per i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese per esigenze relative al pagamento delle bollette emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
5. Modalità e termini per l’esercizio della facoltà di revoca dei regimi della rivalutazione, del riallineamento e dell’affrancamento previsti dall’articolo 110 n. 104/2020
Con il provv. Agenzia delle Entrate 29.9.2022 n. 370046 sono disciplinate le disposizioni attuative dell’art. 1 co. 624 e 624-bis della L. 234/2021, relative alla revoca degli effetti fiscali della rivalutazione o del riallineamento operati nel bilancio 2020 ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020.
Il provvedimento specifica che:
- possono beneficiare di tali disposizioni i soggetti che hanno optato per la rivalutazione dei beni, il riallineamento dei valori civili e fiscali ovvero l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
- la revoca può essere esercitata con riferimento a singole attività, anche se per ciascuna attività prescelta comporta la rinuncia integrale;
- per effettuare la revoca occorre presentare, entro e non oltre il 28.11.2022, una dichiarazione integrativa dei modelli REDDITI 2021;
- l’imposta sostitutiva versata potrà essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione (per quest’ultima, non si applica il limite di 2 milioni di euro previsto dall’art. 34 della L. 388/2000).
6. Utili prodotti fino al 2017 e applicazione del regime transitorio dei dividendi ai soci
Il regime transitorio, previsto in deroga al nuovo regime di tassazione per i dividendi percepiti da persone fisiche “private” in possesso di partecipazioni qualificate, prevede per gli utili prodotti fino al 2017 e deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 di concorrere al reddito complessivo del socio con applicazione delle vecchie regole (concorrenza nel reddito complessivo nella misura del 40%,49,72%,58,14% a seconda dell’anno di formazione dell’utile).
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che tali distribuzioni utili non solo devono essere deliberate entro fine anno ma, per accedere alla predetta disciplina transitoria, devono anche essere pagati ai Soci (principio di cassa). A partire dal 1° gennaio 2023 per tutti i dividendi (anche quelli relativi a partecipazioni qualificate per le riserve di utili pregressi) si applicherà la ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
Per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare vi invitiamo a contattate il vostro abituale referente o compilare il form sottostante.