Durante il periodo estivo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9.08.2022 il decreto legge n. 115/2022 c.d. “Decreto Aiuti-bis” ed è stato inoltre convertito in legge il c.d. “Decreto Semplificazioni fiscali” (G.U. n. 193 del 19.08.2022 L. n. 122 del 4.08.2022 che ha convertito con modificazioni il D.L. n. 73/2022 – commentato con la Circolare di Studio n. 7/2022).
Con il presente contributo si sintetizzano le novità di maggior rilievo dei suddetti provvedimenti.
1. Modifiche al calendario fiscale
In sede di conversione in legge, è stato ripristinato il previgente termine di presentazione degli elenchi INTRASTAT, vale a dire il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
In base alla versione originaria del DL 73/2022, invece, era stata prevista la presentazione degli stessi “entro il mese successivo al periodo di riferimento”.
Pertanto, in relazione all’invio degli elenchi riferiti al mese di luglio 2022, il termine dovrebbe nuovamente essere determinato nella data del 25.08.2022.
È confermato, invece, il differimento del termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre, il quale è differito dal 16 settembre al 30 settembre di ciascun anno.
2. Valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante – Iscrizione all’ultimo valore di bilancio
In sede di conversione del “Decreto Semplificazioni fiscali” è stata estesa la deroga ai principi di valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante consentendo, anche per il 2022, di mantenere i valori contabili indicati nel bilancio precedente.
3. Conservazione dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici
In sede di conversione è stata introdotta una semplificazione in merito alla conservazione dei registri contabili che attualmente devono essere posti in conservazione entro tre mesi dall’invio della dichiarazione.
Viene introdotto il principio che i registri contabili sono regolarmente tenuti e conservati se archiviati elettronicamente a condizione che i contribuenti siano in grado di dimostrare in sede di accesso, ispezione e verifica che gli stessi siano aggiornati sui sistemi elettronici e vengano stampati a richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.
La norma introdotta, dal punto di vista pratico non risolve comunque tutte le complessità pratiche connesse ad una corretta conservazione negli anni di tali registri. Si suggerisce pertanto, di mantenere attivo l’attuale sistema di conservazione digitale che ne garantisce la piena validità dal punto di vista civilistico e fiscale.
4. Crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale
Si estende anche al terzo trimestre 2022 (oltre che al secondo) i crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.
In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:
- per le imprese “energivore”, un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;
- per le imprese “non energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022;
- per le imprese “gasivore”, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022;
- per le imprese “non gasivore”, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.
I predetti crediti d’imposta:
- devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2022;
- possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d’imposta entro il 31.12.2022;
- non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.
5. Fringe benefit – Soglia di esenzione incrementata a 600 euro per il 2022
Si prevede per il 2022 l’incremento a 600,00 euro (in luogo degli ordinari 258,23 euro) della soglia di esenzione da tassazione dei beni e servizi ai dipendenti, includendovi anche le somme riconosciute per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.
Per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare vi invitiamo a contattate il vostro abituale referente o compilare il form sottostante.