È stato recentemente approvato il nuovo principio OIC (Organismo Italiano di Contabilità) numero 34 sulla contabilizzazione dei ricavi, che si applicherà dal 1° gennaio 2024. Di seguito un breve esame di tale principio.
1. Unità elementare di contabilizzazione
In base al nuovo OIC, da un unico contratto di vendita possono scaturire più diritti ed obbligazioni da contabilizzare separatamente. È il caso della vendita di un bene associata alle prestazioni di servizi (esempio, manutenzione per un certo numero di anni), che impone la separazione della contabilizzazione del ricavo di vendita del bene da quello di prestazione di servizi.
Dopo aver determinato il valore delle singole unità elementari di contabilizzazione, è necessario rilevare in bilancio i ricavi in base al principio di competenza, distintamente tra vendita di beni e prestazioni di servizi.
Conseguentemente sarà importante, già a livello contrattuale, distinguere in modo chiaro il ricavo della vendita di beni da quello derivante dalle prestazioni di servizi ed il loro criterio di rilevazione.
2. Principio di rilevazione dei ricavi derivanti dalla vendita di beni
I ricavi derivanti dalla vendita di beni sono rilevati quando è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e benefici connessi alla vendita e l’ammontare può essere determinato in modo attendibile. Per valutare se è avvenuto il trasferimento dei rischi, si deve tener conto dei fattori qualitativi, derivanti per esempio dall’analisi delle clausole contrattuali e quantitativi, derivanti per esempio dall’esperienza storica.
Il trasferimento sostanziale dei benefici avviene quanto è trasferita alla controparte la capacità di decidere dell’uso del bene e di ottenerne i relativi benefici in via definitiva.
Questa situazione si verifica quando il cliente può disporre liberamente del bene, rivendendolo, concedendolo in affitto o utilizzandolo nella propria attività.
3. Principio di rilevazione dei ricavi derivanti dalla prestazione di servizi
Il ricavo derivante dalla prestazione di servizi si contabilizzerà quando la prestazione è ultimata.
I ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati a conto economico in base al loro stato di avanzamento se l’accordo tra le parti prevede che il diritto al corrispettivo maturi a mano a mano che la prestazione è eseguita e, contestualmente, il ricavo può essere misurato in modo attendibile.
4. Prezzo globale da contratto
In presenza di un prezzo complessivo contrattuale (vendita di beni e prestazione di servizi insieme), la società dovrà stimare il prezzo di vendita delle singole “unita economiche di contabilizzazione” con una delle seguenti metodologie: 1. la “valutazione a prezzi di mercato” (prezzo di mercato del singolo bene e/o servizio); 2. “costi attesi più margine” (costi sostenuti per il bene/servizio più un margine adeguato); 3. “il metodo residuale” (prezzo complessivo meno prezzi di vendita del singolo bene/servizio).
5. Bilancio in forma abbreviata e microimpresa
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le microimprese possono non effettuare la contabilizzazione dei ricavi secondo le unità elementari di contabilizzazione sopra descritte. Trattandosi infatti di società con dimensioni ridotte, si cerca di agevolare la redazione del loro bilancio introducendo delle semplificazioni contabili.
Per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare vi invitiamo a contattate il vostro abituale referente o compilare il form sottostante.