È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2024 la Legge di conversione del c.d. decreto Milleproroghe prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
In questi giorni sono state inoltre pubblicate dall’Agenzia delle Entrate le prime note operative riguardanti il concordato preventivo biennale. Con il presente contributo si sintetizzano le novità di maggior rilevo.
1. Ravvedimento speciale – estensione all’ano 2022
In sede di conversione in legge è stata prevista l’estensione del “ravvedimento operoso speciale” previsto dalla Legge di bilancio 2023 alle violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate inerenti al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 (anno 2022 per i soggetti “solari”).
Potranno essere sanate con riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo:
- le infedeli dichiarazioni modello IVA 2023 e modello 770/2023;
- le infedeli dichiarazioni modelli REDDITI e IRAP 2023;
- le violazioni in tema di fatturazione e registrazione delle operazioni commesse nell’anno 2022;
- le indebite compensazioni di crediti inesistenti e/o non spettanti commesse nell’anno 2022.
Non possono essere ravvedute le omesse dichiarazioni.
Occorre quindi, entro il 31.3.2024, pagare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, dovendosi sanare ciascuna violazione.
2. Assemblee “a distanza” per le società, associazioni e fondazioni
In sede di conversione in legge è stata prevista la riapertura dei termini (scaduti lo scorso 31.7.2023) per l’utilizzo della disciplina emergenziale in tema di assemblee di società, associazioni e fondazioni (art. 106 del DL 18/2020), consentendone lo svolgimento “a distanza” fino al 30.4.2024.
In sintesi sarà possibile prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:
- l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;
Si segnala comunque che l’art. 11 co. 2 del disegno di legge recante misure a sostegno della competitività dei capitali, approvato in via definitiva dal Senato il 27.2.2024, prevede il differimento del termine di applicazione della disciplina in questione al 31.12.2024.
3. Concordato preventivo biennale
Ad integrazione di quanto descritto nella circolare di Studio n. 4 e nell’attesa della pubblicazione dei diversi provvedimenti attuativi che andranno a definire gli aspetti operativi del concordato preventivo biennale (CPB), si riportano le novità introdotte dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardanti il modello REDDITI PF 2024 e dei modelli ISA 2024.
All’interno di tali modelli sono contenuti i dettagli riguardanti le modalità di comunicazione, da parte del contribuente, dei dati relativi ai fini del CPB.
In particolare, la sezione dedicata al CPB conterrà i dati relativi:
- l’Indicazione del possesso dei requisiti necessari ai fini dell’accesso al CPB 2024 e 2025;
- l’indicazione dei dati contabili richiesti ai fini dell’elaborazione della proposta (reddito e valore
della produzione IRAP anno 2023); - gli importi proposti dall’Agenzia delle Entrate, per i periodi di imposta 2024 e 2025, relativamente
al reddito ai fini delle imposte dirette e al valore della produzione IRAP; - all’accettazione della proposta da parte del contribuente.
Per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare vi invitiamo a contattate il vostro abituale referente o compilare il form sottostante.