Nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17.05.2022 è stato pubblicato il D.L. n. 50/2022 (“Decreto Aiuti”).
Con il presente contributo si sintetizzano le novità di maggior rilievo di tale Decreto e di altri provvedimenti di recente pubblicazione.
1. Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0
Il c.d. “Decreto Aiuti” prevede, tra le misure per la ripresa economica e l’attrazione degli investimenti, il rafforzamento del credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 per gli investimenti effettuati dal 01.01.2022 e fino al 31.12.2022 (ovvero entro il 30.06.2023 in caso di valida prenotazione al 31.12.2022).
L’aliquota prevista per gli investimenti in software 4.0 già effettuati o da effettuarsi nell’arco temporale sopra indicato aumenterà dall’attuale 20% al 50%.
Alla luce delle novità introdotte, lo scenario del credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 sarà il seguente:
- investimenti effettuati nel 2022 ovvero entro il 30.06.2023, credito del 50%;
- investimenti effettuati nel 2023 ovvero entro il 30.06.2024, credito del 20%;
- investimenti effettuati nel 2024 ovvero entro il 30.06.2025, credito del 15%;
- investimenti effettuati nel 2025 ovvero entro il 30.06.2026, credito del 10%;
Il limite di spesa annuale rimane invariato ad un milione di euro.
2. Potenziamento del credito di imposta per formazione 4.0
La modifica contenuta nel Decreto Aiuti del credito formazione 4.0 si articola in due linee d’azione:
- rafforzamento del credito d’imposta la cui attività formativa soddisfi i requisiti previsti dal Decreto;
- depotenziamento del credito d’imposta la cui attività formativa non soddisfi le condizioni previste dal Decreto.
Le attività ammissibili al credito d’imposta in misura maggiorata saranno quelle in grado di soddisfare entrambi i seguenti requisiti:
- attività formative erogate dai soggetti individuati con apposito Decreto del Mise, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Aiuti;
- risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo Decreto.
Al soddisfacimento congiunto delle condizioni sopra indicate il credito d’imposta formazione 4.0 spetterà nelle seguenti misure:
- aliquota del 70% (in luogo dell’attuale 50%) fino a 300.000 euro per le piccole imprese;
- aliquota del 50% (in luogo dell’attuale 40%) fino a 250.000 euro per le medie imprese;
- aliquota del 30% (invariata) fino a 250.000 euro per le grandi imprese.
Qualora, invece, il progetto di formazione avviato successivamente all’entrata in vigore del Decreto Aiuti non soddisfi i requisiti necessari per la maggiorazione delle aliquote, il credito d’imposta spettante sarà ridimensionato come segue:
- aliquota del 40% (in luogo dell’attuale 50%) fino a 300.000 euro per le piccole imprese;
- aliquota del 35% (in luogo dell’attuale 40%) fino a 250.000 euro per le medie imprese;
- aliquota del 30% (invariata) fino a 250.000 euro per le grandi imprese.
Ad oggi il credito di imposta per l’attività formativa non è stato riconfermato per il futuro dalla Legge di Bilancio 2022. Considerato il rafforzamento introdotto con il provvedimento in commento ci si augura che l’agevolazione venga prorogata al 2023 e per le successive annualità.
3. Proroga dei termini per la rivalutazione di partecipazioni e terreni
Con l’approvazione della legge di conversione del “Decreto Energia” (DL n.17/2022), viene prorogato dal 15 giugno al 15 novembre 2022 il termine per optare per la rivalutazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni detenute al primo gennaio 2022 (come meglio descritto nella nostra Circolare n. 4/2022).
In conseguenza della proroga prevista, i soggetti interessati avranno tempi più ampi per porre in essere gli adempimenti previsti, in particolare per predisporre la perizia di stima.
4. Credito di imposta per investimenti pubblicitari – nuova disciplina per il 2023
La legge di conversione del “Decreto Energia” (D.L. 17/2022), interviene sulla disciplina del credito di imposta, ripristinando, dal 2023, il regime ordinario.
In particolare, dal 1° gennaio 2023, il credito di imposta sarà pari al 75% del valore incrementale degli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line. Il beneficio non potrà più essere fruito per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radio-televisive, analogiche o digitali.
Si specifica che la norma in vigore dal 2023 rievoca la modalità ordinaria di calcolo del credito che prevede la sua determinazione solo sull’incremento degli investimenti rispetto l’esercizio precedente reintroducendo così il requisito dell’incremento del 1% delle spese sostenute rispetto l’anno precedente.
5. Estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica
Oltre all’abolizione dell’esterometro e la conseguente trasmissione a SDI delle operazioni con soggetti esteri, sempre dal 1° luglio viene introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica ai soggetti che:
- rientrano nel cosiddetto “regime dei minimi” di cui all’art. 27 del DL n. 98/2011;
- applicano il regime forfettario di cui all’art. 1, c. da 54 a 89, L. n. 190/2014;
- hanno esercitato l’opzione di cui agli art. 1 e 2 L. n. 398/1991.
Dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fattura elettronica entra in vigore per i contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito ricavi o compensi superiori a € 25.000, mentre l’obbligo è esteso a tutti i contribuenti dal 1° gennaio 2024.
6. Introduzione sanzione per mancata accettazione di pagamenti elettronici
A partire dal 30.6.2022, la “mancata accettazione” di pagamenti, di qualsiasi importo, tramite carte di pagamento (quindi attraverso l’utilizzo di POS), anche da parte dei liberi professionisti, comporterà una sanzione pecuniaria pari a 30 Euro aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare vi invitiamo a contattate il vostro abituale referente o compilare il form sottostante.