È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2024 il D.L. n. 19/2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” contenente, all’ art. 38 , il testo del nuovo credito d’imposta collegato al Piano Transizione 5.0.
In attesa dei relativi decreti attuativi, con il presente contributo si sintetizzano le novità di maggior rilevo.
1. Soggetti beneficiari e i soggetti esclusi
Il piano Transizione 5.0 è dedicato a tutte le imprese:
- residenti nel territorio dello Stato e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti,
- indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa,
- che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
2. I beni strumentali incentivati e il collegamento col credito d’imposta 4.0
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla L. n. 232/2016, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua:
- complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o, in alternativa,
- riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Rientrano tra i beni agevolabili di cui allegato B, ove specificatamente previsti dal progetto di innovazione anche:
- i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.
Il credito d’imposta 4.0 (cd. iperammortamento) resta operativo per tutti gli investimenti nei beni previsti negli allegati A e B che:
- non generano risparmio energetico, oppure
- generano risparmio energetico sotto le soglie minime previste dal Transizione 5.0.
3. Gli investimenti “trainati” in energia rinnovabile e formazione
Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, oltre ai beni materiali o immateriali 4.0, sono inoltre agevolabili:
- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli impianti basati su pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%. È prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza previsti alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 12, del DL n. 181/2023, come di seguito specificato:
- 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
- 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
- le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni 4.0 e nei beni di cui al punto precedente, e in ogni caso sino al massimo di 300 mila Euro. Le spese devono essere necessariamente erogate da soggetti esterni individuati con decreto del MIMIT.
4. L’intensità del credito d’imposta per i progetti di innovazione
L’intensità del credito di imposta dei progetti di innovazione, rispetto quanto previsto dal piano Transizione 4.0, è determinato in funzione dell’efficienza energetica conseguita e a cui andrà eventualmente applicata la maggiorazione prevista per i pannelli fotovoltaici ad elevata efficienza.
Nelle tabelle seguenti vengono riepilogate le aliquote previste il credito di imposta confrontandole con quanto previsto con gli investimenti in beni 4.0:
Piano Transizione 5.0:
Riduzione consumi energetici | |||
Quota di investimento |
struttura produttiva: dal 3 al 6% Processo: dal 5 al 10% |
struttura produttiva: dal 6 al 10% Processo: dal 10 al 15% |
struttura produttiva: almeno 10% Processo: almeno 15% |
Fino a 2,5 mln€ | 35% | 40% | 45% |
Da 2,5 a 10 mln€ | 15% | 20% | 25% |
Da 10 a 50 mln mln€ | 5% | 10% | 15% |
Piano Transizione 4.0:
Beni materiali industriali 4.0 (All. A L. 232/2016 |
Anno 2024 e 2025 (entro il 30.06.2026 con “prenotazione”) |
Fino a 2,5 mln€ | 20% |
Da 2,5 a 10 mln€ | 10% |
Da 10 a 50 mln mln€ | 5% |
Beni immateriali industriali 4.0 (All. B L. 232/2016 |
Anno 2024 (entro il 30.06.2025 con “prenotazione”) |
Anno 2025 (entro il 30.06.2026 con “prenotazione”) |
Fino a 1 mln€ | 10% | 10% |
5. La determinazione del risparmio energetico
La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti dal decreto attuativo MIMIT.
6. Procedura per beneficiare del credito d’imposta
Rispetto credito d’imposta 4.0, viene introdotta una procedura per la prenotazione delle risorse attraverso il GSE. Di seguito si sintetizzano le fasi per l’accesso al beneficio:
- le imprese presentano al GSE, in via telematica, la documentazione necessaria unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso;
- Il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, comunica al MIMIT l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato;
- L’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione. In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato;
- L’impresa comunica al GSE il completamento dell’investimento corredando la comunicazione con la relativa certificazione.
7. Certificazioni e obblighi documentali
Le imprese dovranno produrre apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del MIMIT, che rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:
- ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolabili;
- ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 Euro.
Per quanto riguarda la documentazione relativa al progetto di investimento, la società dovrà conservare:
- Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati con l’indicazione dell’espresso riferimento alla normativa agevolante;
- L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 Euro.
8. Utilizzo del credito e cumulabilità con altre agevolazioni
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2025.
L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile IRAP.
Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:
- il credito d’imposta Transizione 4.0 per investimenti in beni nuovi strumentali (art. 1 c. 1051 e seguenti L. n.178/2020);
- il credito d’imposta per investimenti nella «Zes unica».
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
9. Il prossimo decreto attuativo MIMIT
Entro il 1° aprile 2024 dovrà essere emanato dal MIMIT di concerto con il MEF e sentito il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica il provvedimento attuativo in cui approfondire i tanti aspetti operativi necessari per la richiesta e la fruizione del credito di imposta.
Per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare vi invitiamo a contattate il vostro abituale referente o compilare il form sottostante.