Con legge n.69 del 2021, è stato convertito il c.d. Decreto “Sostegni” (D.L. 41/2021).
Con il presente contributo si sintetizzano le novità di maggior rilevo.
- Esenzione prima rata IMU
Sono esonerati dal versamento della prima rata IMU 2021, i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto, disposto dal decreto “Sostegni”.
Ricordiamo che il predetto contributo spetta per i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e ai titolari di partita Iva a prescindere dal settore di attività a condizione che:
- l’importo dei ricavi o compensi non superiori ai 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019,
- l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi 2020 sia sceso di almeno il 30% rispetto a quello medio mensile del fatturato/corrispettivi 2019.
Se la partita iva è stata attivata dal 1° gennaio 2019, l’agevolazione compete a prescindere dalla sussistenza del calo medio mensile di fatturato.
Sono esclusi dal contributo i soggetti la cui partita Iva risulta cessata al 23.03.2021, coloro che l’hanno attivata dal 24.03.2021 ed i soggetti di cui all’art.162-bis del Tuir.
L’esenzione di cui trattasi si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano la propria attività.
- Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni
Viene prorogata di un anno la possibilità di rivalutare i beni aziendali, ex art. 110 del DL 104/2020, ma solo a fini civilistici.
Più in particolare, le società di capitali e gli enti commerciali che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020.
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo al 31 dicembre 2020 e può essere effettuata per singolo bene.
La predetta rivalutazione ha valenza solo civilistica e non fiscale, conseguentemente non è possibile dedurre i maggiori ammortamenti derivanti dalla rivalutazione, né affrancare la riserva di rivalutazione.
- Limite welfare aziendale
Similmente al periodo d’imposta 2020, anche per il 2021, l’importo del valore dei beni ceduti e servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito Irpef, è raddoppiato e quindi elevato a 516,46 euro.
Nella gestione di beni e servizi esenti da tassazione occorre tener presente che, se si supera la soglia indicata, si perde l’agevolazione sull’intero importo, cioè l’esenzione non si può applicare per la parte di beni fino a 516,46 euro per tassare solo la quota eccedente.
Sono esclusi dal plafond dei 516,46 euro i buoni pasto, quindi le due agevolazioni sono cumulabili e per entrambe è prevista l’esenzione dall’imposta.
- Liquidazioni e registri Iva precompilati
Rinviato a partire dalle operazioni effettuate dal 1 luglio 2021 (anziché 1 gennaio) l’avvio sperimentale della predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle bozze di registri Iva e comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe).
- Canoni contratti di locazione
I canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020 per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, a prescindere dalla loro data di stipula, sono detassati a fini Irpef, se comprovati dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento.