Nell’ambito di attuazione della riforma fiscale, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024, il D.Lgs. 13/2024 relativo alle disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.
Con il presente contributo si sintetizzano le novità di maggior rilevo.
1. Finalità e soggetti ammessi alla procedura
Il concordato preventivo biennale è un istituto dedicato ai contribuenti di minori dimensioni attraverso cui sarà possibile fissare per un biennio, previo accordo tra singolo contribuente e Agenzia delle Entrate, il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Il nuovo istituto non ha effetti sulla disciplina IVA.
Possono accedere al concordato preventivo biennale:
- i contribuenti per i quali si applicano gli ISA e
- i contribuenti in regime forfetario (L. 190/2014);
2. Requisiti di accesso e cause di esclusione
Il contribuente (ISA o forfetario), con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato:
- non deve avere debiti tributari oppure
- deve aver estinto i debiti d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro derivanti da tributi verso l’Agenzia delle Entrate o contributi previdenziali definitivamente accertati.
I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000 euro.
Oltre ai requisiti dimensionali, sono previste le seguenti cause di esclusione:
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs.74/2000 (reati commessi negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato);
- Inizio attività nell’esercizio d’imposta precedente a quello a cui si riferisce la proposta.
3. Procedura di accesso
Il contribuente, entro il 15.10.2024, potrà valutare di aderire o meno alla proposta di concordato formulata da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Con l’accettazione della proposta dall’Agenzia delle Entrate il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi di imposta oggetto di concordato. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali. L’accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui all’ art. 5 del TUIR (società di persone e soggetti equiparati) e agli artt. 115 e 116 del TUIR (società di capitali in regime di trasparenza fiscale) vincola anche i soci e gli associati.
4. Effetti del concordato
Nel biennio oggetto di concordato i contribuenti sono in ogni caso tenuti a:
- presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP;
- rispettare gli ordinari obblighi contabili;
- effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli.
I periodi d’imposta oggetto di concordato non potranno essere sottoposti agli accertamenti.
Tuttavia, anche i soggetti in regime di concordato preventivo biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.
5. Differimento dei versamenti del saldo e del primo acconto
Per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale viene previsto il differimento del versamento del saldo imposte e IRAP 2023 e del relativo primo acconto 2024 dal 30 giugno 2024 al 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione per i seguenti contribuenti:
- soggetti che esercitano attività di impresa per le quali sono stati approvati gli ISA;
- i contribuenti in regime forfetario (L. 190/2014);
- i soci di società di persone, soggetti equiparati e società di capitali in regime di trasparenza fiscale.
6. Revisione dei termini presentazione del modello REDDITI e IRAP 2024
Il provvedimento prevede inoltre la proroga del termine di presentazione della dichiarazione dell’anno 2023 al 15.10.2024 (per soggetti IRES al 15° giorno successivo del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta).
Per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare vi invitiamo a contattate il vostro abituale referente o compilare il form sottostante.