E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22.03.2021, il c.d. Decreto “Sostegni” (D.L. 41/2021).
Con il presente contributo si sintetizzano le novità di maggior rilevo.
- Contributi a fondo perduto
Per i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e ai titolari di partita Iva con ricavi o compensi non superiori ai 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, spetta un contributo a fondo perduto a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi 2020 sia sceso di almeno il 30% rispetto a quello medio mensile del fatturato/corrispettivi 2019.
Sono esclusi dal contributo i soggetti la cui partita Iva risulta cessata al 23.03.2021 e coloro che l’hanno attivata dal 24.03.2021.
L’ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza fra il fatturato/corrispettivi medi mensili del 2020 rispetto a quello del 2019:
- 60% per soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 100.000 euro;
- 50% per soggetti con ricavi o compensi 2019 compresi fra 100.000 euro e 400.000 euro;
- 40% per soggetti con ricavi o compensi 2019 compresi fra 400.000 e 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 fra 1 e 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 fra 5 e 10 milioni di euro.
Il contributo minimo, che non concorrerà alla formazione della base imponibile fiscale, è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo massimo è pari a euro 150 mila.
Per ottenere il contributo, si dovrà presentare un’apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.
Il contributo può essere fruito o direttamente, tramite accredito in conto corrente, oppure attraverso la sua trasformazione in credito d’imposta da utilizzare totalmente in compensazione attraverso il Modello F24
- Annullamento cartelle di pagamento
Il DL ha introdotto uno stralcio automatico delle cartelle di pagamento in relazione ai singoli carichi di ammontare non superiore ai 5 mila euro consegnati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2010.
Lo stralcio riguarda i soggetti (sia persone fisiche che giuridiche) che hanno conseguito nel 2019 un reddito imponibile non superiore a 30 mila euro.