Nell’ambito di attuazione della riforma fiscale, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, il D.Lgs. 1/2024 relativo alla razionalizzazione e alla semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.
Con il presente contributo si sintetizzano le novità di maggior rilevo.
1. Eliminazione della Certificazione Unica forfettari e soggetti in regime fiscale di vantaggio
A seguito dell’estensione della fatturazione elettronica è stato previsto l’esonero dei sostituti d’imposta dall’obbligo di rilascio della certificazione unica per contribuenti che applicano il regime forfettario ovvero il regime dei minimi.
La semplificazione si attuerà dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024, pertanto per le operazioni effettuate nel 2023 permane l’obbligo di presentazione della certificazione unica.
2. Modifica termini versamenti rateali redditi
Nel caso di rateazione del pagamento delle imposte (Ires, Irpef, Irap) a saldo ed in acconto, viene prorogato il termine di pagamento al 16 dicembre rispetto al precedente termine del mese di novembre dell’ultima rata.
3. Ampliamento soglia versamenti minimi IVA e ritenute sui redditi di lavoro autonomo
È stata ampliata a 100 Euro la soglia entro la quale è possibile rimandare il versamento al periodo successivo per IVA e ritenute d’acconto (relative a redditi da lavoro autonomo e provvigioni).
La novità si applicherà a partire dalle operazioni effettuate nel 2024.
4. Sospensione dell’invio di comunicazioni e lettere di compliance
Il decreto prevede la sospensione, salvo casi di indifferibilità e urgenza, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre, dell’invio dei seguenti atti emessi dall’Agenzia delle Entrate. Nello specifico si tratta di:
- Comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati (art. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72);
- Comunicazioni degli esiti dei controlli formali (art. 36-ter DPR 600/73);
- Comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata;
- Inviti all’adempimento (c.d. “lettere di compliance”).
Da questa disposizione restano esclusi i termini previsti per la trasmissione di documenti ed informazioni richiesti dall’Agenzia delle Entrate nel corso di attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso dell’IVA.
5. Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali
Il decreto anticipa il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP dal 30 novembre al 30 settembre (entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti IRES).
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi, per il predetto periodo d’imposta i termini di presentazione precedenti.
6. Esclusione della decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione
Viene prevista l’esclusione dalla decadenza dal beneficio dei crediti di imposta da agevolazioni, se spettanti, in caso di mancata indicazione nelle dichiarazioni annuali.
La norma si applica sin dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
7. Regime premiale ISA: innalzamento della soglia di esonero dall’apposizione del visto di conformità
Per i soggetti che accedono ai benefici fiscali previsti dal regime degli ISA (contribuente con fatturato inferiore o uguale a 5.164.569 Euro) è stato previsto l’innalzamento del tetto per applicare l’esonero dal visto di conformità. La nuova soglia è fissata:
- a 70.000 Euro per la compensazione e per i rimborsi IVA (rispetto agli attuali 50.000 Euro);
- a 50.000 Euro per le imposte dirette e l’IRAP (in luogo dei vigenti 20.000 Euro).
8. Nuove modalità di pagamento per gli F24
Il decreto introduce due semplificazione in ambito di pagamento degli F24:
- Addebito in conto del modello F24 con scadenze future: in caso di pagamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, sarà possibile autorizzare l’addebito in conto corrente di tutti i futuri versamenti;
- Pagamento degli F24 mediante PagoPA: alle attuali modalità di versamento viene aggiunta la possibilità di pagare gli F24 mediante la piattaforma PagoPa.
Per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare vi invitiamo a contattate il vostro abituale referente o compilare il form sottostante.