1. Elenchi Intrastat: le novità dal 1° gennaio 2022
Con la determinazione dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli 23.12.2021 n. 489386, adottata d’intesa con Agenzia delle Entrate, sono stati approvati le istruzioni e i tracciati dei nuovi modelli INTRASTAT, introducendo importanti modifiche nella relativa presentazione e compilazione.
Le disposizioni contenute nel provvedimento si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.
Cessioni di beni UE (modello Intra 1-bis)
Per le cessioni di beni Ue la maggiore novità riguarda il nuovo obbligo di inserire nel modello, ai fini statistici, l’informazione relativa all’origine non preferenziale dei beni spediti.
Si segnala che tale informazione non sempre è a disposizione dell’operatore nazionale e questo potrebbe creare problemi alle imprese che, dal 2022, dovranno organizzarsi per acquisire e comunicare correttamente l’informazione sul modello Intra 1-bis.
La determinazione prevede inoltre una semplificazione per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro permettendo, per tali trasferimenti di non indicare in modo dettagliato il dato della nomenclatura combinata, utilizzando invece il codice unico “99500000”.
Un’ulteriore novità riguarda la nuova esposizione obbligatoria e disaggregata dei dati relativi alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B), per i soggetti che nell’anno realizzano o presumono di realizzare spedizioni superiori a 20 milioni di euro.
Acquisti di beni UE (modello Intra 1-bis)
L’elenco riepilogativo trimestrale degli acquisti di beni UE viene abolito (di fatto, è stato confermato quanto già applicato fino al 2021 ad opera del Provv. 25 settembre 2017, n. 194409).
Per la presentazione mensile viene innalzata a 350 mila euro la soglia degli acquisti totali effettuati nel trimestre ovvero in uno dei quattro trimestri precedenti.
Nel modello, inoltre, non è più richiesta la compilazione delle informazioni relative a Stato e codice Iva del fornitore e ammontare delle operazioni in valuta.
Come per le vendite di beni UE, valgono le semplificazioni relative a operazioni di valore inferiore a 1.000 euro e in merito alla esposizione obbligatoria dei dati relativi alla natura della transizione.
Servizi ricevuti UE (modello Intra 2-quater)
Vengono semplificati i modelli relativi ai servizi UE ricevuti in particolare viene:
- abolito l’obbligo di presentazione del modello con cadenza trimestrale (confermato quanto già applicato fino al 2021 ad opera del Provv. 25 settembre 2017, n. 194409);
- eliminato l’obbligo di fornire le informazioni relative al codice IVA del fornitore, ammontare delle operazioni in valuta, modalità di erogazione, modalità di incasso e Paese di pagamento.
Introduzione del modello Intra 1-sexies per operazioni di call-off stock
Introduzione del nuovo modello Intra 1sexies, con cui si potranno dichiarare il trasferimento delle merci all’estero presso il destinatario finale con differimento della cessione vera e propria al momento del prelievo dei beni dal cliente finale nel proprio Stato estero (cd. call-off stock).
2. Note di variazione IVA per procedure concorsuali
Con la Circolare n. 20 del 29.12.2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità apportate, in materia di note di variazione Iva, dal decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021). La norma, come già descritto nella nostra Circolare n. 6 del 2021, ha disposto la possibilità di emettere note di variazione su crediti non riscossi all’inizio della procedura concorsuale e non più alla fine.
Il chiarimento più significativo è quello con cui l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in aderenza alla nuova formulazione della norma, l’emissione della nota di variazione in diminuzione (a decorrere dalla data di avvio della procedura concorsuale) non risulta preclusa al creditore che non abbia effettuato l’insinuazione al passivo, dovendosi considerare, quindi, superato il precedente orientamento di prassi che subordinava l’emissione della nota di variazione alla “necessaria partecipazione del creditore al concorso”.
3. Novità compilazione e-fattura con lettera di intento dal 2022
Dal 1° gennaio 2022, viene richiesto un maggior grado di dettaglio delle informazioni contenute nel file xml della fattura elettronica emessa dal fornitore dell’esportatore abituale.
Per un dettaglio si rimanda alla nostra Circolare n. 14 del 2021.
4. Novità imponibilità IVA per il trasporto internazionale di beni
I servizi di trasporto connessi agli scambi internazionali di beni di cui all’art. 9 del D.P.R. 633/72 possono beneficiare della non imponibilità IVA solo se resi direttamente all’esportatore, al titolare del regime di transito, all’importatore, o al destinatario dei beni. Restano pertanto esclusi dal beneficio di non imponibilità i servizi resi dalle imprese di trasporto resi a committenti diversi da quelli appena citati (c.d. sub vettori o subcontraenti).
Lo prevede l’art. 5 septies del D.L. n. 146/2021 (c.d. “decreto fiscale” come convertito in legge dalla L. 215/2021), che recepisce, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’orientamento della Corte di Giustizia UE, secondo il quale il regime di non imponibilità IVA previsto dalla Direttiva IVA si applica solo sui servizi di trasporto resi direttamente al mittente o al destinatario dei beni. Restano salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova norma.
5. Controlli doganali “Brexit” per le importazioni nel Regno Unito
Dal 1° gennaio 2022 anche il Regno Unito effettua i controlli doganali sulle merci in ingresso provenienti dall’UE, termina così il periodo transitorio in cui era consentito agli operatori di presentare la delayed declarations e di posticipare a sei mesi l’assolvimento dei dazi e della fiscalità interna.
Gli esportatori UE dovranno ora consegnare ai cessionari UK tutti i documenti necessari per presentare una dichiarazione doganale all’atto dell’introduzione della merce nel territorio inglese.
In particolare, da gennaio 2022, viene meno il regime transitorio in forza del quale un esportatore UE può compilare attestazioni di origine per le esportazioni anche in assenza di una precedente dichiarazione del fornitore, attestante l’origine preferenziale UE delle merci.
Per poter beneficiare di aliquote daziarie preferenziali, le imprese dovranno attestare il carattere originario di un determinato prodotto con una dichiarazione su fattura o su altro documento commerciale, soltanto dopo aver acquisito le dichiarazioni dei fornitori comprovanti l’origine dei materiali impiegati nella fabbricazione della merce.
Circa l’attestazione di origine, qualora la spedizione sia di valore superiore a 6.000 euro, è necessario che l’esportatore sia registrato nel sistema REX.
Per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare vi invitiamo a contattate il vostro abituale referente o compilare il form sottostante.