A seguito della ratifica da parte del Parlamento Europeo dell’accordo di recesso (c.d. “Brexit”) e terminato il periodo transitorio vigente fino al 31 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021 trovano applicazione gli effetti dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (c.d. Brexit)
1. Conseguenze della c.d Brexit
Nei rapporti commerciali tra Stati membri della UE e il Regno Unito, a decorrere dal 1 gennaio 2021, devono essere osservate le regole previste per le operazioni con paesi Extra-UE. Sotto il profilo Iva ne consegue che:
- per le cessioni/acquisti di beni, devono essere rispettati gli adempimenti connessi alle esportazioni ed alle importazioni (versamento di dazi ed IVA all’ingresso nell’Unione Europea);
- per le prestazioni di servizi rese, si continueranno ad emettere fattura fuori campo Iva ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972. Per le prestazioni di servizi ricevuti, sarà necessario emettere un’autofattura così come previsto per tutti i servizi ExtraUe ricevuti (non si potranno più integrare le fatture).
2. Effetti delle disposizioni transitorie sulle operazioni a cavallo d’anno
Sono previste delle disposizioni transitorie per le operazioni a cavallo d’anno. Nello specifico per le merci in viaggio dal Regno Unito a quello dell’Unione e viceversa, se la spedizione ha avuto inizio prima del 31/12/2020, si considerano immesse in libera pratica e dunque sono merci comunitarie.
Ai fini IVA le operazioni a cavallo del periodo di transizione (2020-2021) mantengono la originaria qualificazione. Le regole intracomunitarie continueranno ad applicarsi per 5 anni in relazione a transazioni avvenute prima della fine del periodo di transizione.
3. Rappresentante fiscale nella Ue di soggetto passivo del Regno Unito
La nomina di un rappresentante fiscale in un paese UE da parte di un soggetto del Regno Unito, consente di immettere in libera pratica i beni provenienti dal Regno Unito senza pagare l’Iva all’importazione nello Stato Ue. Se i beni saranno ceduti ad un soggetto Iva italiano, l’Iva sarà assolta in Italia mediante il meccanismo del reverse charge.
4. Regime speciale previsto per i rapporti con l’Irlanda del Nord
In deroga agli effetti della c.d. Brexit, per l’Irlanda del Nord sarà in vigore un particolare regime speciale di circolazione delle merci, anche dopo il 31/12/2020.
In particolare il regime speciale prevede che:
- le operazioni che movimentano beni tra l’Irlanda del Nord e gli Stati membri sono considerate operazioni intra-UE;
- le operazioni che movimentano beni tra l’Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito sono considerate importazioni/esportazioni;
- i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno chiedere il rimborso dell’IVA assolta in Irlanda del Nord con la procedura di rimborso UE, a condizione che l’IVA sia stata pagata per l’acquisto di beni.
Le prestazioni di servizi poste in essere con l’Irlanda del Nord, non essendo ricomprese in tale regime speciale, sono considerate a tutti gli effetti operazioni ExtraUE.