Circolare n. 16/2020
Decreto “Agosto”
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto “Agosto.” (D.L. del 14 Agosto 2020).
Con il presente contributo si sintetizzano le novità di maggior rilevo.
- Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
I versamenti sospesi (di cui all’art 126 e 127 del DL “Rilancio”) possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per un importo del 50% delle somme sospese, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo (prima rata il 16 settembre).
Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, col versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
L’ambito della norma riguarda, tra gli altri:
- contribuenti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, per ritenute sui redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria, non versati nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 marzo 2020;
- contribuenti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 e che hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 per le ritenute alla fonte e l’Iva, non versati per i mesi di aprile e maggio 2020;
- contribuenti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 e che hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 50% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 per le ritenute alla fonte e l’Iva, non versati per i mesi di aprile e maggio 2020;
- contribuenti che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31/03/2019;
- contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel 2019, i cui compensi percepiti possono non essere assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta nel periodo compreso tra il 17 marzo ed il 31 maggio 2020, sempreché nel mese precedente non siano state sostenute spese di lavoro dipendente.
- Proroga versamento secondo acconto soggetti “ISA”
Per i cd “Soggetti Isa” (soggetti per i quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro) è prorogato al 30 aprile 2021 il termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nel caso in cui ci sia una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
La predetta proroga si applica, alle medesime condizioni, anche ai contribuenti cd. “minimi”, “forfettari” ed ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli art.5 (redditi prodotti in forma associata), art.115 e 116 (Società cd “Trasparenti”)
- Proroga riscossione coattiva
Sono ulteriormente sospesi i termini per i versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione o da avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle Entrate.
- Credito d’imposta per le sponsorizzazioni
Per l’anno 2020, alle imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe (che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche), o società sportive professionistiche o società ed associazioni sportive dilettantistiche, è riconosciuto un credito d’imposta del 50% degli investimenti effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, spetta per importi non inferiori a 10 mila euro e deve essere rivolto a leghe, società sportive professionistiche ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi almeno pari ad euro 200.000 e fino ad un massimo di 15 milioni di euro.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno stabiliti le modalità ed i criteri di attuazione del presente credito d’imposta.
- Credito di imposta per i canoni di locazione
Il “Bonus Affitti”, riconosciuto dal Decreto Rilancio ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività viene riconosciuto anche per il mese di giugno 2020. Tale credito di imposta, infatti, spetta ai soggetti che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di giugno 2020 rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente.
Tale disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
- Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni
Le società di capitali e gli enti commerciali che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo al 31 dicembre 2019 e può essere effettuata per singolo bene.
Il maggior valore dei beni può essere riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dall’esercizio successivo a quello della rivalutazione tramite il versamento di un’imposta sostitutiva del 3%, sia per i beni ammortizzabili che per i beni non ammortizzabili.
In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione, la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.
Inoltre, è possibile affrancare, anche parzialmente, la riserva derivante dal saldo attivo di rivalutazione, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 10%.
Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e le altre con scadenza entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.
Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.
- Limite welfare aziendale
Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito Irpef, è elevato a 516,46 euro.
- Svolgimento Assemblee
In deroga a quanto previsto dal Codice civile e dallo Statuto, le Assemblee ordinarie convocate entro il 15 ottobre 2020, possono svolgersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Si prorogano pertanto le disposizioni previste dall’art.106, commi da 2 a 6, del Decreto cd “Cura Italia”.