Con la presente si coglie l’occasione di riepilogare le principali novità che impatteranno nella gestione amministrativa delle aziende a partire dal 1° gennaio 2022.
1. Abolizione esterometro
Si ricorda che la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, c.d. Legge di bilancio 2021, ha abolito l’esterometro (vedi anche nostra Circolare n.1, paragrafo 9), a partire dal 1° gennaio 2022.
A partire da tale data i dati delle operazioni scambiate tra soggetti passivi residenti e soggetti esteri devono essere trasmessi al Sdi non più con il tracciato dell’esterometro, ma nel formato della fattura elettronica, secondo le indicazioni contenute nel provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2021.
1.1 Codice e-fattura
Per le operazioni passive dal 1° gennaio 2022, non si dovranno più utilizzare i codici “tipo documento” riservati all’esterometro (TD10, TD11, TD12), bensì quelli previsti per la fatturazione elettronica. Al riguardo, le specifiche tecniche aggiornate da quest’ultimo provvedimento precisano che, i tipi di documento che possono essere utilizzati in fase di trasmissione al Sdi sono:
- TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi da soggetti esteri;
- TD18 integrazione per acquisto intracomunitario di beni;
- TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17, 2° comma, DPR 633/72.
Si ricorda, inoltre, che l’obbligo di trasmissione al Sdi dei dati delle operazioni degli acquisti e cessioni intracomunitari, non fa venire meno l’obbligo di compilare e presentare l’elenco Intrastat da parte dei soggetti che vi sono tenuti.
1.2 Tempistiche di trasmissione delle fatture
Più in particolare, le fatture attive e passive con l’estero, dovranno comunque transitare nel sistema d’interscambio, nel modo seguente:
- per le fatture emesse, la scadenza per la trasmissione allo SDI è effettuata entro il termine di emissione delle fatture (quindi 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione);
- per le fatture ricevute da soggetti non residenti, la trasmissione allo SDI è effettuata entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento del documento o di effettuazione dell’operazione.
1.3 Possibilità di proroga abolizione esterometro
Si segnala che la bozza di Legge Finanziaria, che dovrebbe essere approvata entro fine mese, prevede la possibilità di proroga di sei mesi dell’entrata in vigore di tale nuova norma.
2. Novità compilazione e-fattura con lettera di intento dal 2022
Dal 1° gennaio 2022, viene richiesto un maggior grado di dettaglio delle informazioni contenute nel file xml della fattura elettronica emessa dal fornitore dell’esportatore abituale.
Infatti, nella e-fattura dovrà essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:
- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” ( es. 08060120341234567-000001)
- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.
Si ricorda infine che l’invalidazione della dichiarazione d’intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità Iva, ai sensi dell’articolo 8, c.1, c) e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata.
3. Introduzione nuove linee guida Agid per la conservazione digitale
L’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID ha definito le nuove Linee Guida, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2022, per regolare la formazione, protocollazione, gestione e conservazione del documento informatico.
Con l’introduzione delle nuove linee guida vengono ridisegnati i soggetti coinvolti nel processo di conservazione digitale dei documenti aziendali specificando il ruolo e le responsabilità previste per il responsabile della conservazione e per la corretta redazione del manuale della conservazione anche nel caso in cui il servizio di conservazione sia delegato ad un conservatore esterno.
3.1 Termini di conservazione fatture elettroniche e documenti fiscali anno 2020
Il processo di conservazione di documenti con rilevanza fiscale deve essere effettuato entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali.
Si specifica pertanto che, per le fatture e gli altri documenti fiscalmente rilevanti relativi al 2020, il processo di conservazione digitale deve essere terminato entro il 28 febbraio 2022 (soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare vi invitiamo a contattate il vostro abituale referente o compilare il form sottostante.