Circolare n. 12/2020
Decreto Liquidità
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto “Liquidità” (D.L. n.23 del 8 aprile 2020).
Con il presente contributo si sintetizzano le novità di maggior rilevo.
- Proroga versamenti scaduti il 20.03
I versamenti scaduti il 16/03, prorogati col Decreto Cura Italia al 20.03, sono ulteriormente prorogati al 16 aprile. Si tratta dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, per i contribuenti con fatturato superiore a euro 2 milioni, non appartenenti a determinati settori descritti al paragrafo 4, della nostra circolare n. 6 del 2020.
- Sospensione versamenti per aprile e maggio
Sospensione dei versamenti riguardanti ritenute, contributi assistenziali e previdenziali, premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell’Iva per aprile e maggio.
La sospensione si applica:
- ai contribuenti con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro del 2019, se si verifica un calo di fatturato non inferiore al 33% per il mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019. Lo stesso dicasi per il mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019;
- ai contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro del 2019, se si verifica un calo di fatturato non inferiore al 50% per il mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019. Lo stesso dicasi per il mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019;
- ai contribuenti che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30 giugno in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno.
- Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro
Per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel 2019, che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato, le somme percepite nel periodo compreso tra il 17 marzo e fine maggio 2020, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tal fine i contribuenti omettono l’indicazione in fattura della ritenuta e rilascia un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e i compensi non sono assoggettati a ritenuta ai sensi della presente disposizione (art.19 del D.L. n.18 del 2020). Tali contribuenti provvederanno autonomamente a versare le ritenute d’acconto non operate dal sostituto, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 31 luglio in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.
- Versamento acconti imposte dirette
Per il versamento degli acconti 2020 relativamente alle imposte dirette (Irpef, Ires e Irap), se il contribuente versa tali acconti col cd “metodo previsionale”, basandosi quindi sul reddito stimato del 2020, non saranno dovute sanzioni e interessi, nel caso in cui gli acconti si rivelino non inferiori all’80% dell’imposta dovuta per il 2020.
- Certificazioni Uniche
Il termine per l’invio da parte dei sostituti d’imposta delle Certificazioni Uniche, scaduto lo scorso 31 marzo, è differito al 30 aprile.
- Controlli sugli Appalti e Durf
Si stabilisce che il Certificato per la non applicazione degli adempimenti, introdotti a partire dal 17 febbraio 2020, in materia di controlli sulle ritenute IRPEF dei lavoratori dipendenti (vedi nostra Circolare n. 8 del 2019) negli appalti (il cd. “Durf”), emesso entro il mese di febbraio, avrà validità fino al 30 giugno.
- Modifiche al codice civile
Il Decreto legge interviene modificando il codice civile, in considerazione della crisi d’impresa conseguente al COVID 19.
Più in particolare:
- con riferimento agli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020, non si applicheranno le norme del codice civile in materia di riduzione del Capitale per perdite (art.2446, commi 2 e 3 del c.c. e 2482-bis, commi 4, 5 e 6), abbassamento del Capitale Sociale al di sotto del limite legale (art.2447 del c.c. e 2482-ter) e scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (art.2484, comma 1, numero 4) del c.c. e 2545-duodecies del c.c.);
- in vista dell’approvazione del bilancio chiuso entro il 23 febbraio 2020 e del bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, si ammette la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale (di cui all’art. 2423-bis, comma 1, n.1) del c.c.), se quest’ultima era esistente nell’ultimo bilancio d’esercizio chiuso prima del 23 febbraio 2020;
- ai fini di rifinanziare le imprese, si determina la sospensione delle misure sulla postergazione dei finanziamenti dei soci (art.2467 e 2497 quinquies del c.c.).
- Imposta di bollo sulla fatturazione elettronica
Per il pagamento dell’imposta di bollo sulla fatturazione elettronica, si statuisce che se la predetta imposta per il primo trimestre è inferiore a 250 euro, allora la stessa può essere versata nei termini previsti per il secondo trimestre.
Se anche nel secondo trimestre l’imposta di bollo complessiva è inferiore a 250 euro, allora la stessa può essere prorogata e versata con le scadenze previste per l’imposta del terzo trimestre.
- Codice della crisi d’impresa
L’introduzione del Codice sulla crisi d’impresa, che prevede l’introduzione, tra l’altro, di determinati indici di solvibilità che devono essere rispettati dalle società, prevista per agosto 2020, viene prorogata al 1 settembre 2021.
- Sospensione procedure concorsuali
Si determina la sospensione dei ricorsi e delle richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato d’insolvenza depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020.
I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, sono prorogati di sei mesi
- Credito d’imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50% dei costi, fino ad un massimo di 20 mila euro, sostenuti per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Un apposito Decreto sarà emanato per stabilire le disposizioni applicative di quanto sopra.
- Liquidità alle imprese
E’ prevista per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione la possibilità di accesso a finanziamenti garantiti dallo Stato.
Più in particolare:
- Le piccole e medie imprese ed i professionisti potranno chiedere finanziamenti agli Istituti di credito fino ad euro 25mila con garanzia integrale da parte dello Stato, dietro presentazione di un’autocertificazione. Il rimborso del finanziamento è previsto in 6 anni;
- Le imprese fino a 499 dipendenti e con fatturato fino ad euro 3,2 milioni potranno accedere a finanziamenti presso Istituti di credito per importi pari al 25% del fatturato e fino ad un massimo di euro 800mila con garanzia al 90% da parte dello Stato ed al 10% delle Confidi;
- Le imprese fino a 499 dipendenti potranno accedere a finanziamenti presso gli Istituti di credito fino ad un massimo annuo di euro 5milioni con garanzia al 90% da parte dello Stato.
In ogni caso, per le coperture di garanzia statali occorrerà attendere l’approvazione della Commissione Europea.