È stata pubblicata la circolare operativa 16 agosto 2024, n. 25877 contenente le linee guida per l’implementazione del piano Transizione 5.0, che fa seguito al decreto attuativo (Decreto Direttoriale 7 agosto 2024).
Ad integrazione di quanto già esposto in merito al Piano Transizione 5.0 nella circolare n. 5/2024, con il presente contributo si sintetizzano i punti di maggior rilevo.
1. Ambito Soggettivo e oggettivo e intensità del beneficio
Ambito soggettivo
La circolare chiarisce che tutte le imprese residenti nel territorio italiano, nonché le stabili organizzazioni di imprese estere con sede in Italia, possono beneficiare delle agevolazioni previste dal Piano Transizione 5.0.
Ambito oggettivo
Sono agevolabili i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla L. n. 232/2016, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua:
- complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o, in alternativa,
- riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, oltre ai beni materiali o immateriali 4.0, sono inoltre agevolabili:
- Beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, purché non siano alimentati da biomasse;
- Attività di formazione per acquisire o consolidare competenze nelle tecnologie digitali ed energetiche.
Intensità del beneficio
Secondo quanto disposto dall’articolo 10 del DM “Transizione 5.0”, il credito d’imposta è calcolato per ciascuna annualità, applicando alla somma degli investimenti eleggibili, nei limiti di 50.000.000 di euro e per scaglioni di investimento, aliquote incrementali rispetto al livello di risparmio energetico conseguito dal progetto di innovazione.
Riduzione consumi energetici | |||
Quota di investimento |
struttura produttiva: dal 3 al 6% Processo: dal 5 al 10% |
struttura produttiva: dal 6 al 10% Processo: dal 10 al 15% |
struttura produttiva: almeno 10% Processo: almeno 15% |
Fino a 2,5 mln€ | 35% | 40% | 45% |
Da 2,5 a 10 mln€ | 15% | 20% | 25% |
Da 10 a 50 mln mln€ | 5% | 10% | 15% |
Qualora i progetti di innovazione prevedano investimenti superiori al limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro per ciascun soggetto beneficiario, la misura del beneficio riconosciuto è calcolata sulla base della riduzione dei consumi energetici conseguita dall’intero progetto di innovazione ed è subordinata al suo completamento, indipendentemente dall’ammontare di costi agevolabili.
2. Criteri per la determinazione dei risparmi energetici
La determinazione dei risparmi energetici rappresenta uno degli aspetti cruciali per l’accesso al credito d’imposta. La circolare stabilisce che la riduzione dei consumi energetici deve essere calcolata confrontando i consumi energetici prima (ex ante) e dopo (ex post) l’implementazione dei progetti di innovazione.
Situazione “ex ante” | |
Per le imprese attive, costituite da più di 12 mesi, qualora queste dispongano di dati misurati sui consumi energetici dell’esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto | Le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate direttamente sulla base dei dati disponibili |
Per le imprese attive, costituite da più di 12 mesi, qualora queste NON dispongano di dati misurati sui consumi energetici dell’esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto | Le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate tramite una stima operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili |
Per le imprese attive, costituite da almeno 6 mesi e per un periodo inferiore a 12 mesi, qualora queste dispongano di dati misurati sui consumi energetici dell’esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto | Le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate sulla base dei dati disponibili riproporzionati sull’intera annualità |
Per le imprese attive di nuova costituzione, definite come imprese attive da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dall’avvio del progetto di innovazione |
I consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del del progetto di investimento sono determinati tramite: a. la determinazione dello scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione; b. la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a); c. la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b). |
3. Requisiti impianti finalizzati all’autoproduzione destinata all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili
Investimenti Ammissibili
Gli investimenti in impianti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo sono agevolabili, purché soddisfino i seguenti criteri:
- Localizzazione: Gli impianti devono essere localizzati sulle stesse particelle catastali della struttura produttiva, o su particelle contigue. In alcuni casi, è ammesso che gli impianti siano situati in zone diverse, purché l’energia prodotta sia trasportata alla struttura produttiva tramite punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva.
- Tipologie di impianti: Sono ammissibili impianti fotovoltaici (FTV), impianti FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e impianti di produzione di energia termica. Ogni tipologia di impianto deve rispettare i requisiti tecnici e le specifiche di dimensionamento indicate nella circolare.
Dimensionamento degli impianti e fabbisogno energetico
La circolare fornisce indicazioni dettagliate su come dimensionare gli impianti in base al fabbisogno energetico della struttura produttiva. È fondamentale che il dimensionamento sia proporzionato al consumo energetico previsto, evitando sovradimensionamenti che potrebbero non essere giustificati.
Parametri per il dimensionamento degli impianti
In alternativa alla determinazione della potenza massima installabile su base analitica è possibile procedere con al dimensionamento massimo secondo le seguenti modalità:
- Fotovoltaico (FTV): La dimensione degli impianti fotovoltaici deve essere calcolata utilizzando simulazioni precise (es. PVGIS), che tengano conto delle condizioni ambientali specifiche e della producibilità energetica dell’impianto.
- Eolico: Per gli impianti eolici, è necessario utilizzare l’Atlante Eolico RSE per stimare la producibilità energetica in base alla localizzazione specifica.
Spese Ammissibili
Le spese ammissibili per gli impianti di autoproduzione includono l’acquisto e l’installazione dei moduli fotovoltaici, delle turbine eoliche, e dei sistemi di accumulo dell’energia prodotta. Vengono inoltre dettagliati i limiti di spesa ammissibili per diverse tipologie di impianti, espressi in euro/kW installato.
4. Requisiti attività di formazione
Sono agevolabili le spese per attività di formazione del personale nell’ambito di percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, con attestazione finale del risultato conseguito, erogate da soggetti esterni all’impresa.
I percorsi di formazione devono prevedere lo svolgimento di uno o più moduli, relativamente ai seguenti ambiti:
- Transizione energetica: almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore tra quelli individuati nell’Allegato 2 del DM “Transizione 5.0” alle lettere da A1 ad A4;
- Transizione digitale: almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore tra quelli individuati nell’Allegato 2 del DM “Transizione 5.0” alle lettere da B1 a B4.
Spese Ammissibili
Le spese ammissibili per la formazione riguardano le spese relative ai formatori e al personale dipendente, i costi di esercizio direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione e le spese di personale dipendente, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
5. Indicazioni rispetto del principio “Non arrecare un danno significativo” (DNSH)
Uno degli obiettivi chiave del Piano Transizione 5.0 è garantire che gli investimenti non arrechino danno significativo agli obiettivi ambientali, in linea con il principio DNSH stabilito dal regolamento UE 2020/852. La circolare fornisce linee guida per assicurare che i progetti rispettino questo principio.
I criteri ambientali da rispettare sono:
- Non danneggiare la biodiversità: Gli impianti e gli interventi non devono avere un impatto negativo significativo sugli ecosistemi e sulla biodiversità;
- Efficienza energetica: Gli investimenti devono contribuire alla riduzione dei consumi energetici e all’uso efficiente delle risorse, promuovendo tecnologie pulite;
- Inquinamento: Gli impianti non devono contribuire all’aumento dell’inquinamento atmosferico, idrico o del suolo, e devono rispettare le normative ambientali vigenti;
6. Procedura di invio e gestione delle comunicazioni
Per l’accesso al beneficio e al fine di garantire il monitoraggio delle risorse disponibili le imprese dovranno effettuare le seguenti comunicazioni al GSE:
- Comunicazione preventiva;
- Comunicazioni di avanzamento;
- Comunicazione di completamento del progetto.
Le comunicazioni dovranno essere trasmesse tramite la piattaforma del GSE, seguendo le istruzioni specificate nella circolare. La piattaforma richiede l’autenticazione tramite firma digitale e l’invio di documenti in formato PDF/A.
7. Certificazioni e obblighi documentali
Le imprese dovranno produrre apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate dal DM “Transizione 5.0”, rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, che attestino:
- ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolabili;
- ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 Euro.
Per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare vi invitiamo a contattate il vostro abituale referente o compilare il form sottostante.