É stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione con modifiche del c.d. Decreto “Sostegni-Bis.” (Legge n. 106 del 23 luglio 2021).
Con il presente contributo si sintetizzano le novità di maggior rilevo, rispetto al Decreto Sostegni-bis, quest’ultimo già commentato dalla Circolare n.6/2021 dello Studio, a cui si rimanda.
Bonus Affitti
Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 ed alle imprese del commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro (in grassetto la novità in sede di conversione), spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività. Il credito di imposta, commisurato all’importo versato in ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021, spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1 aprile 2020 ed il 31 marzo 2021, sia inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1 aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1 gennaio 2019, in tal caso il credito è determinato, rispettivamente, nelle misure del 40% e del 20%.
L’agevolazione spetta anche agli enti non commerciali in relazione ai canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Il suddetto credito rientra tra gli aiuti previsti dal quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19.
Contributi a fondo perduto e Decreto Sostegni – c.d. “automatico”
Anche ai soggetti che hanno conseguito ricavi superiori a 10 milioni e non superiori a 15 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, spetta il contributo a fondo perduto del DL Sostegni, di cui alla nostra Circolare n. 4.
Più in particolare, il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi 2020 sia sceso di almeno il 30% rispetto a quello medio mensile del fatturato/corrispettivi 2019.
L’ammontare del contributo è calcolato applicando il 20% alla differenza fra il fatturato/corrispettivi medi mensili del 2020 rispetto a quello del 2019.
In tal caso il contributo spetta due volte, in quanto si ha diritto sia al contributo a fondo perduto del DL Sostegni, sia al “contributo automatico” del DL Sostegni-bis.
Contributi a fondo perduto e Decreto Sostegni-bis – c.d. “alternativo”
In alternativa al contributo “automatico”, viene previsto un contributo a fondo perduto a favore anche dei titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo e ai titolari di partita Iva con ricavi o compensi superiori ai 10 milioni di euro e non superiori a 15 milioni di euro nel 2019, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021, sia inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020.
L’ammontare diverge a seconda se il soggetto richiedente ha diritto o meno al contributo di cui al Decreto Sostegni, di cui alla nostra Circolare n. 4.
Se il soggetto ha diritto al contributo di cui al Decreto Sostegni, allora l’ammontare del contributo è calcolato applicando il 20% alla differenza fra il fatturato/corrispettivi medi mensili del periodo dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Se il soggetto NON ha diritto al contributo di cui al Decreto Sostegni, allora l’ammontare del contributo è calcolato applicando il 30% alla differenza fra il fatturato/corrispettivi medi mensili del periodo dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Il contributo non può eccedere euro 150 mila, non concorrerà alla formazione della base imponibile e può essere tramutato interamente in credito d’imposta.
Per ottenere il contributo “alternativo”, si dovrà presentare, in via telematica, un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate entro il 2 settembre 2021.
Proroga versamento imposte
Per i c.d. “Soggetti Isa” (soggetti per i quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro) sono prorogati al 15 settembre 2021 i termini per il versamento delle imposte sui redditi, dell’Irap, ed Iva, in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021.
La predetta proroga si applica, alle medesime condizioni, anche a quelli che presentano cause di esclusione dagli Isa, compresi quei soggetti che adottano il regime di cui all’art.27 del DL n.98 del 2011, i “forfettari”, ed i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli art.5 (redditi prodotti in forma associata), art.115 e 116 (Società cd “Trasparenti”).
Proroga rivalutazione quote e terreni
Le imposte sostitutive riguardanti la rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni edificabili e agricoli e delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati posseduti da persone fisiche non in regime di impresa, alla data del 1 Gennaio 2020, possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2021 (rispetto all’attuale 30 giugno 2021).
Il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima diventa il 15 Novembre 2021.
Per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare vi invitiamo a contattate il vostro abituale referente o compilare il form sottostante.