Recentemente è stata pubblicata la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, c.d. Legge di Bilancio 2025 ed il c.d. “Decreto Milleproroghe”.
Con il presente contributo si sintetizzano le novità di maggior rilevo.
NOVITÀ PER LE IMPRESE
1. La super deduzione per le nuove assunzioni
La maxi-deduzione del costo del lavoro, introdotta dall’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023, viene estesa per gli anni dal 2025 al 2027. L’agevolazione, che consiste nella maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, spetta a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2024 risulti superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023.
Se l’incremento occupazionale è presente, la maggiorazione del 20% si applica al minore tra:
- il costo effettivo riferito ai nuovi assunti a tempo indeterminato (voce B.9) del Conto economico);
- l’incremento complessivo del costo del personale rispetto al 2023 (voce B.9) del Conto economico).
2. L’IRES premiale
Per l’anno di imposta 2025 (per le società con esercizio coincidente all’anno solare) viene introdotta la c.d. “IRES premiale”, che prevede una riduzione dell’IRES al 20% rispetto al 24%.
L’agevolazione in esame spetta qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:
- Accantonamento di almeno l’80% dell’utile 2024 in una specifica riserva;
- Effettuazione di investimenti in beni strumentali nuovi (Transizione 4.0 o Transizione 5.0) per un importo pari ad almeno il 30% dell’utile accantonato e comunque non inferiore al 24% dell’utile 2023 (l’ammontare degli investimenti deve essere comunque superiore a € 20.000);
Inoltre, nel 2025 devono essere rispettati questi requisiti:
- Nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato con un incremento occupazionale di almeno l’1% rispetto al 2024;
- Il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve diminuire rispetto alla media 2024-2022;
- L’impresa non deve aver fatto ricorso alla CIG nel 2024-2025.
L’agevolazione decade nei seguenti casi:
- L’utile accantonato viene distribuito entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, entro il 31.12.2026);
- I beni investiti vengono ceduti, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero trasferiti all’estero entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato realizzato l’investimento.
3. Modifiche al credito di imposta Transizione 4.0
La Legge di Bilancio 2025 introduce importanti modifiche alla Transizione 4.0 riguardanti i seguenti aspetti:
- Beni materiali 4.0: viene introdotto un tetto di spesa di 2,2 miliardi di euro per investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (oppure fino al 30.06.2026 se “prenotati” entro il 31.12.2025).
Il limite non si applica, tuttavia, agli investimenti per i quali, alla data di pubblicazione della Legge (30.12.2024), l’ordine risulta già accettato e gli acconti versati.
- Beni immateriali 4.0: viene prevista l’eliminazione dell’agevolazione per il 2025 (la modifica lascia impregiudicata la facoltà di fruire dell’agevolazione per gli investimenti “prenotati” entro il 31.12.2024).
4. Modifiche al credito di imposta Transizione 5.0
Con la Legge di Bilancio sono state apportate alcune modifiche di rilievo alla disciplina Transizione 5.0:
- Incremento della maggiorazione del costo agevolabile per i moduli fotovoltaici prodotti in UE;
- Incremento della misura del beneficio, estendendo fino a 10 milioni di euro l’aliquota del credito di imposta dal 35% al 45% in funzione del risparmio energetivo previsto;
- Cumulabilità del credito di imposta con il credito “ZES Unica Mezzogiorno” e con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi dell’UE a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.
Le modifiche si applicano retroattivamente agli investimenti effettuati dal 1.1.2024.
5. Novità in ambito di fringe benefit e welfare aziendale
Viene estesa per gli anni di imposta dal 2025 al 2027 la disciplina più favorevole in materia di fringe benefit già prevista per il 2024. In particolare, viene confermato:
- L’innalzamento del limite di esenzione da 258,23 euro a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri dipendenti;
- L’inclusione nel regime di esenzione delle somme erogate al dipendente dal datore di lavoro per il pagamento di utenze e delle spese per il contratto di locazione ovvero per gli interessi del mutuo.
La Legge di Bilancio interviene anche sulla determinazione del fringe benefit in caso di auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.
In particolare dispone che per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025, il fringe benefit sia calcolato come segue:
- 50% dell’importo delle tariffe ACI corrispondenti a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km;
- 20% dell’importo di cui sopra nel caso di veicoli elettrici ibridi plug-in;
- 10% dell’importo di cui sopra per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.
Viene quindi superata l’attuale disciplina basata sulle emissioni di anidride carbonica introdotta dall’art. 1 co. 632 della L. 160/2019, a vantaggio di un modello che incentiva l’assegnazione di autovetture elettriche e penalizza l’assegnazione di quelle con motore endotermico, a prescindere dalle emissioni.
6. La tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza
Vengono introdotti nuovi requisiti per la deducibilità, dal reddito d’impresa e dall’IRAP, delle spese di trasferta e di rappresentanza a partire dall’anno di imposta 2025 (per le società con esercizio coincidente all’anno solare).
In particolare, le spese di trasferta e di rappresentanza saranno deducibili dal reddito d’impresa e dall’IRAP solo se il costo sarà sostenuto con modalità tracciabili (versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 vale a dire, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Inoltre, le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, così come i rimborsi analitici per viaggi effettuati con mezzi pubblici non di linea (come taxi o noleggio con conducente), saranno deducibili solo se pagate con i metodi sopra indicati.
Infine, i rimborsi delle spese analitici per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, se non verranno pagati con modalità tracciabili, concorreranno a formare il reddito del lavoratore dipendente.
7. Estromissione agevolata degli immobili ai soci
Per le società di persone e di capitale, viene riaperta l’opportunità di assegnare o cedere ai soci entro il 30.09.2025, gli immobili e mobili iscritti in registri pubblici, non utilizzati come beni strumentali pagando un’imposta sostitutiva dell’8% (o del 10,5% in presenza di società di comodo).
La predetta imposta sostitutiva si applica sulla differenza tra il “valore normale” del bene e il valore fiscalmente riconosciuto. Le riserve in sospensione d’imposta eventualmente annullate saranno assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 13%.
8. Organi di controllo e contributi pubblici significativi
Gli organi di controllo, anche monocratici, delle società che ricevono contributi significativi dallo Stato, direttamente o indirettamente, devono:
- Verificare che tali contributi siano utilizzati nel rispetto delle finalità per le quali sono stati concessi;
- Inviare annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) una relazione sulle verifiche effettuate.
L’entità dei contributi significativi sarà definita con un DPCM da adottare entro marzo 2025. Questa disposizione dovrebbe applicarsi ai contributi ricevuti dal 1° gennaio 2025, ma si attendono chiarimenti ufficiali.
La normativa rende obbligatoria la nomina di un organo di controllo per le società che ricevono contributi pubblici rilevanti, anche se non rientrano nei requisiti previsti dall’art. 2477 c.c., imponendo così un adeguamento per le società attualmente escluse.
9. Polizza rischi catastrofali obbligo per le imprese proroga al 31.03.2025
Nell’ambito del c.d. “Decreto Milleproroghe” è stato previsto lo slittamento dell’obbligo di sottoscrizione per le società di polizze rischi catastrofali dal 31.12.2024 al 31.03.2025.
10. Obbligo PEC per amministratori di società
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto l’obbligo per gli amministratori delle società costituite dal 1° gennaio 2025 di disporre di una PEC personale. Questo obbligo non riguarda le società già esistenti, ma si attendono chiarimenti ufficiali al riguardo. La PEC degli amministratori dovrà essere comunicata al Registro delle Imprese, seguendo le stesse modalità previste per la PEC societaria.
ALTRO
1. Rivalutazione terreni e partecipazioni
Viene introdotta a regime la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto dei terreni edificabili e agricoli e delle partecipazioni, questa volta anche quotate in mercati regolamentati, posseduti da persone fisiche non in regime di impresa, alla data del 1° gennaio di ciascun anno a condizione che entro il termine del 30 novembre del medesimo anno si proceda al versamento di apposita imposta sostitutiva, pari al 18%, e all’asseverazione della perizia di stima.
Tale imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo e sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.
2. La riforma dell’IRPEF e il riordino delle detrazioni per oneri
È stata resa strutturale la riduzione da quattro a tre scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF prevedendo inoltre un riordino delle detrazioni fiscali.
L’articolazione degli scaglioni di reddito e dell’aliquota IRPEF risulta la seguente:
- 23% fino a 28.000 euro;
- 35% da 28.000 a 50.000 euro;
- 43% oltre i 50.000 euro.
La norma inoltre introduce, con riferimento ai percettori di redditi complessivamente superiori a 75.000 euro, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sul reddito, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare.
Sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese:
- le spese sanitarie;
- le somme investite nelle start-up innovative e nelle PMI innovative;
- interessi passivi dei mutui e premi di assicurazione stipulati fino al 31.12.2024
- le rate delle spese detraibili relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31.12.2024.
3. Rifinanziamento della “Nuova Sabatini”
La Legge di Bilancio prevede il rifinanziamento anche per il 2025 della “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di PMI.