Recentemente è stata pubblicata la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, c.d. Legge di bilancio 2021 ed il DL milleproroghe (DL n.183 del 2020).
Con il presente contributo si sintetizzano le novità di maggior rilevo.
- Crediti d’imposta per acquisto beni materiali ed immateriali
Viene prevista la proroga con innalzamento del credito spettante, per le agevolazioni in acquisti di beni materiali ed immateriali, a partire dal 16 novembre 2020.
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito di imposta sono tenuti a conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine le fatture e documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame.
Di seguito il dettaglio dei singoli crediti spettanti.
1.1 Credito d’imposta investimenti in beni materiali ed immateriali
E’ previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che dal 16 novembre 2020 e fino al 31.12.2021 ovvero fino al 30.6.2022 a condizione che entro il 31.12.2021 sia accettato l’ordine e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.
Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:
- veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni gratuitamente devolvibili.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000 per i beni materiali ed € 1.000.000 per i beni immateriali. Il credito è aumentato al 15% per strumenti tecnologici destinati al lavoro agile.
Tale credito sarà al 6% per investimenti nei medesimi beni sopra indicati effettuati tra 01.01. 2022 e fino al 31.12.2022 ovvero fino al 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il presente credito di imposta si applica anche agli investimenti effettuati da esercenti arti o professioni.
1.2 Credito d’imposta investimenti in beni materiali industria 4.0
E’ previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che dal 16 novembre 2020 e fino al 31.12.2021 ovvero fino al 30.6.2022 a condizione che entro il 31.12.2021 sia accettato l’ordine e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni materiali nuovi “industria 4.0” destinati a strutture ubicate in Italia.
Il credito d’imposta per l’acquisto di beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 spetta nella misura del 50% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 % per gli investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro e del 10% tra 10 milioni e 20 milioni di euro.
Tale credito per investimenti nei medesimi beni 4.0 sopra indicati effettuati tra 01.01. 2022 e fino al 31.12.2022 (ovvero fino al 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione), spetta nella misura del 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro e nella misura del 20 % per gli investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro, 10% tra 10 milioni e 20 milioni di euro.
E’ richiesta una perizia asseverata attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l’interconnessione al sistema aziendale.
Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.
1.3 Credito d’imposta investimenti in beni immateriali industria 4.0
E’ previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che dal 16 novembre 2020 e fino al 31.12.2022 ovvero fino al 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni immateriali “industria 4.0” destinati a strutture ubicate in Italia.
Il credito d’imposta per l’acquisto di tali beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 spetta nella misura del 20% per investimenti fino a 1 milione di euro.
E’ richiesta una perizia asseverata attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l’interconnessione al sistema aziendale.
Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.
1.4 Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione o di entrata in funzione dei beni .
Per le imprese e professionisti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni, la compensazione può essere effettuata in unica soluzione.
Il credito d’imposta non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ed è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.
1.5 Norma antielusiva
Se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, le conseguenze per il credito d’imposta sono:
- il credito spettante è ridotto del costo del predetto bene;
- il credito eventualmente già utilizzato in compensazione, riferito al predetto bene, deve essere riversato (senza sanzioni ed interessi) entro il termine di pagamento a saldo delle imposte del periodo d’imposta in cui si è verificata la norma antielusiva.
- Credito d’imposta per Ricerca Sviluppo, Innovazione tecnologica, Attività innovative
I crediti d’imposta del 2020, costituiti da “ricerca e sviluppo”, “innovazione tecnologica” e “altre attività innovative”, sono prorogati fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, con le percentuali e massimali previsti di seguito.
2.1 Tipologie e quantificazione dei crediti d’imposta
I crediti d’imposta sono descritti di seguito:
- Investimenti in ricerca e sviluppo, spetta un credito pari al 20% (dal 12%), nel limite di 4 milioni (da 3 milioni).
Si tratta di attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico;
- Investimenti in attività di innovazione tecnologica, spetta:
- un credito del 10% (dal 6%), nel limite di 2 milioni (da 1,5 milioni), se costituite da attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi;
- un credito del 15% (dal 10%), nel limite di 2 milioni (da 1,5 milioni), se costituite da attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
- Investimenti in altre attività innovative, spetta un credito pari al 10% (dal 6%), nel limite di 2 milioni (da 1,5 milioni), se trattasi delle attività di design e ideazione estetica svolte da imprese del settore tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile / arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti o campionari.
2.2 Spese ammissibili
Le spese ammissibili ai fini della determinazione del credito d’imposta sono, in varia misura, le spese per il personale impiegato per ciascuna attività, le quote di ammortamento, canoni di leasing / affitto e altre spese relative ai beni materiali mobili, le spese per contratti di ricerca, le spese per servizi di consulenza e le spese per materiali e forniture.
Per il calcolo del credito d’imposta sull’innovazione tecnologica si precisa che sono ammesse anche le spese per servizi di consulenza ed equivalenti, nel limite del 20% delle spese per il personale impiegato nell’attività ovvero delle spese per contratti di ricerca extra muros ammissibili.
Per le attività di design e ideazione estetica, sono incluse anche quelle relative ai software
2.3 Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n.
388/2000.
2.4 Adempimenti richiesti
Ai fini della fruizione del credito, sono richiesti i seguenti adempimenti:
- Il responsabile delle attività aziendali / del progetto o sotto-progetto deve predisporre una relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili.
Per le attività commissionate a terzi, la relazione deve essere rilasciata dal soggetto che esegue tali attività. Tale relazione deve essere asseverata.
- un revisore legale / società di revisione deve rilasciare l’apposita certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese;
- comunicazione al MISE (Ministero dello sviluppo economico), al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.
L’agevolazione è subordinata anche al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto versamento degli obblighi previdenziali e assistenziali dei lavoratori.
- Riallineamento attività immateriali
Nella normativa che prevede la possibilità di riallineare in dichiarazione dei redditi i beni immateriali, quali brevetti e marchi, viene aggiunta anche la possibilità di riallineare le attività immateriali, quali avviamento e costi pluriennali, esistenti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, pagando una imposta sostitutiva del 3%.
- Incentivi all’aggregazione aziendale
Si introduce un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda, che vengano deliberati nel 2021.
In particolare, al soggetto risultante dalla fusione (o all’incorporante, al beneficiario e al conferitario) è consentito trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a perdite fiscali e eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d’imposta a tale data.
L’efficacia della trasformazione delle DTA in credito d’imposta è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% dell’importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione.
La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nell’esercizio in cui avviene il pagamento.
Le società che partecipano alle operazioni devono essere operative da almeno 2 anni e alla data di effettuazione dell’operazione e nei 2 anni precedenti non devono far parte dello stesso gruppo societario.
- Bonus pubblicità
Viene prorogato per il 2021 e 2022, il bonus pubblicità nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati, nel singolo periodo d’imposta, sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il medesimo tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui.
- Sugar Tax a Plastic Tax
Sono rinviate al 1 gennaio 2022 la “Sugar Tax” ed al 1 luglio 2021 la “Plastic Tax”.
- Rafforzamento patrimoniale
Viene prorogato il credito d’imposta previsto dal “Decreto Rilancio” per il “rafforzamento patrimoniale” delle società, con alcune modifiche.
Più in particolare, con riferimento alle società di capitali con un fatturato 2019 compreso fra i 5 ed i 50 milioni di euro che abbiano subito un calo del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, è previsto:
– un credito di imposta pari al 50% in caso di aumento di capitale a pagamento, ed integralmente versato nel primo semestre 2021, con un limite massimo di investimento su cui calcolare il credito di 2 milioni di euro, per i soggetti che effettuano il conferimento;
– un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale di cui al punto precedente a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, per le società.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato successivamente alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2020 ma entro il 30.11.2021.
- Rivalutazione terreni e partecipazioni
È riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto dei terreni edificabili e agricoli e delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati posseduti da persone fisiche non in regime di impresa, alla data del 1 gennaio 2021.
È fissato al 30 giugno 2021 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima e al versamento dell’imposta sostitutiva, pari al 11%.
- Esterometro
Dal 1 gennaio 2022 sarà abolito l’esterometro.
Le fatture attive e passive con l’estero, dovranno comunque transitare nel sistema d’interscambio, nel modo seguente:
- per le fatture emesse, la scadenza per la trasmissione allo SDI è effettuata entro il termine di emissione delle fatture (quindi 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione);
- per le fatture ricevute da soggetti non residenti, la trasmissione allo SDI è effettuata entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento del documento o di effettuazione dell’operazione.
- Registrazione delle fatture per i trimestrali
I soggetti che hanno esercitato l’opzione per la liquidazione trimestrale Iva, possono annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione dell’operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione dell’operazione.
Si tratta dei soggetti Iva che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ai 400 mila euro, per attività aventi ad oggetto servizi, o 700 mila euro, per attività aventi ad oggetto cessione di beni.
- Fatture e pagamento imposta di bollo
Si prevede che il cedente o prestatore sono obbligati in solido al pagamento del bollo sulle fatture elettroniche, anche se emesse da terzi per loro conto.
A tal fine si ricorda che a partire dal 2021, l’imposta di bollo dovrà essere versata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Conseguentemente il bollo per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2021, dovrà essere versato entro il 31 maggio 2021.
- Svolgimento delle Assemblee
Il Dl Milleproroghe statuisce che, in deroga a quanto previsto dallo Statuto, si può prevedere che l’Assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio, fino alla fine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021.
- Copertura perdite e modifiche al codice civile
Si modifica quanto previsto dal DL Liquidità, in tema di copertura di perdite civilistiche maturate al 31.12.2020, consentendo il loro ripianamento entro il 31.12.2025.
Più in particolare, con riferimento agli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020, non si applicheranno le norme del codice civile in materia di riduzione del Capitale per perdite (art.2446, commi 2 e 3 del c.c. e 2482-bis, commi 4, 5 e 6), abbassamento del Capitale Sociale al di sotto del limite legale (art.2447 del c.c. e 2482-ter) e scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (art.2484, comma 1, numero 4) del c.c. e 2545-duodecies del c.c.).
Il termine per la copertura della perdita è posticipato al quinto esercizio successivo.
- Superbonus 110%
Molte le novità riguardanti la possibilità di usufruire della detrazione del 110%.
Di seguito e più rilevanti:
– tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
– viene prevista la proroga dalla maxi detrazione fino al 30 giugno 2022. Il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini (e degli edifici plurifamiliari con un solo proprietario con non più di 4 unità immobiliari), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento. La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo anziché in 5;
– il superbonus viene esteso agli interventi per la coibentazione del tetto, agli edifici privi di attestato di prestazione energetica, all’eliminazione delle barriere architettoniche, agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
– viene chiarito che una unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale;
– vengono chiarite le modalità per la validità delle deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’imputazione ad uno o più condomini dell’intera spesa;
– viene stabilito che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai soggetti che sostengono nell’anno 2022 le spese per gli interventi ammessi al superbonus.
-viene stabilito che fuori dal cantiere debba essere esposto un cartello con indicata la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla L. 7 luglio 2020 n. 77, superbonus 110%, per interventi di efficienza energetica o interventi sismici”.
- Bonus Idrico
Alle persone fisiche è riconosciuto un bonus idrico di 1.000 euro da utilizzare entro il 31.12.2021 per interventi di sostituzione di vasi sanitari, di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonnine doccia con apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.
- Contributo locatore che riduce il canone di locazione
Per l’anno 2021 al locatore che riduce il canone di locazione per i contratti in essere adibiti ad abitazione principale, nei Comuni ad alta tensione abitativa, è previsto un contributo a fondo perduto nella misura del 50% della riduzione del canone e con un massimo di euro 1.200 euro.
Ai fini dell’ottenimento del contributo, il locatore dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate in via telematica la rinegoziazione del canone. Un apposito provvedimento disciplinerà le modalità per comunicare quanto sopra.
- Indennità straordinaria di continuità reddituale
Ai soggetti iscritti alla Gestione separata, titolari di partita iva da almeno 4 anni, che esercitano attività di lavoro autonomo è riconosciuta, per il triennio 2021-2023, un’indennità pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle entrate, se presentano i seguenti requisiti:
- non sono titolari di pensione o di reddito di cittadinanza;
- hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente inferiore al 50% dei redditi di lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti;
- aver dichiarato nell’anno precedente alla domanda un reddito inferiore ad euro 8.145;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale.
L’indennità non potrà essere superiore a 800 euro mensili e non inferiore a 250 euro mensili.
L’erogazione è accompagnata dalla partecipazione a corsi di aggiornamento.
- Esonero IMU
Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa a:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei B&B, dei residence e dei campeggi, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili della categoria D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici e manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche e sale da ballo e simili a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.