È stato emanato il provvedimento n. 191910 del 15 luglio 2021 con il quale l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità di accesso al nuovo credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (si veda nostra Circolare n. 6, par.9).
Con il presente contributo si sintetizzano gli aspetti più significativi.
Soggetti beneficiari
Il credito di imposta è destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni senza limiti dimensionali, comprendendo anche gli enti non commerciali e le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.
Spese agevolabili
Risultano agevolabili le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19, in particolare sono ammesse le seguenti spese:
- sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
Determinazione del credito di imposta
Il credito d’imposta “teorico” è pari al 30% delle spese comunicate, con un limite massimo per il credito d’imposta di 60.000,00 euro.
Al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa (200 milioni di euro), dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
Il credito d’imposta potrà quindi essere utilizzato in compensazione in F24.
Non concorre alla formazione del reddito e dell’IRAP e non si applicano i limiti del quadro RU (250 mila euro) e quello per la compensazione orizzontale (limite elevato a 2 milioni di euro per il DL Sostegni-bis).
Modalità e termini di presentazione della comunicazione
La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario a partire dal 4.10.2021 al 4.11.2021.
Per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare vi invitiamo a contattate il vostro abituale referente o compilare il form sottostante.